L.R. 28 Ottobre 2002, n. 37 |
"Promozione della costituzione di una società’ per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità’ a pedaggio nel Lazio"
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. Al fine di migliorare la mobilità su strada, la Regione, in conformità alle disposizioni dello Statuto regionale, promuove la costituzione, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni a prevalente capitale regionale, di seguito denominata società, avente ad oggetto la progettazione, esecuzione e manutenzione della rete autostradale regionale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nonché la gestione a tariffa ovvero a pedaggio della stessa. Art. 2 (Condizioni per la partecipazione della Regione) 1. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano che: a) l’ammontare del capitale sociale all’atto della costituzione sia pari ad euro 206.800,00 suddiviso in 400 azioni ordinarie del valore nominale di euro 517,00 ciascuna, conferenti ai loro possessori uguali diritti; b) alla Regione venga riservata una quota delle azioni non inferiori al cinquantuno per cento, da mantenere anche in caso di aumento del capitale sociale; c) partecipino soggetti o enti privati che svolgono attività di progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle autostrade, ai quali venga riservata una quota delle azioni non inferiore al trenta per cento, da mantenere anche in caso di aumento del capitale sociale; d) possano partecipare altri enti pubblici ; e) l’oggetto sociale sia coerente con le disposizioni di cui all’articolo 1; f) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa alla società. Art. 3 (Procedure per la costituzione) 1. Il Presidente della Giunta regionale, ovvero l’Assessore competente in materia di infrastrutture e mobilità da lui delegato, sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla società, ivi compresa la sottoscrizione di eventuali patti parasociali relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri. 2. La Regione, ai fini della scelta dei soci privati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, affida apposito incarico ad un advisor esterno per l’effettuazione di un’indagine esplorativa di mercato, tenendo conto dei seguenti elementi: a) specifica ed elevata esperienza nella gestione a tariffa e nella progettazione, realizzazione e costruzione di tratti autostradali; b) comprovati requisiti tecnico-finanziari; c) attività imprenditoriale svolta negli ultimi tre anni; d) capacità di finanziamento, in misura non inferiore al sessanta per cento, dei lavori inerenti all’oggetto sociale, da garantirsi al momento della partecipazione alla società. Art. 4 (Rappresentanti della Regione) 1. La Regione è rappresentata nell’assemblea della società dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente in materia di infrastrutture e mobilità da lui delegato. 2. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale. 3. In attesa dell’espletamento delle procedure di nomina dei rappresentanti della Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), il Presidente della Giunta regionale, anche ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 2383, primo comma e 2400, primo comma, del codice civile, provvede direttamente con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente in materia di infrastrutture e mobilità, alla nomina dei rappresentanti provvisori, che restano in carica fino alla nomina di quelli definitivi. Art. 5 (Contratti di servizio e affidamento dei lavori) 1. La Regione affida alla società l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 1, attraverso la stipula di un contratto di servizio, che, sulla base dell’atto di concessione dei beni del demanio stradale, definisca in particolare: a) le attività affidate ed i relativi obiettivi e standard qualitativi e quantitativi; b) i tempi di esecuzione e di realizzazione; c) le modalità per la verifica dei risultati conseguiti; d) i compensi remunerativi; e) i procedimenti amministrativi pendenti, concernenti le funzioni ed i compiti di cui all’articolo 1; f) la successione della società nei rapporti contrattuali in atto connessi all’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 1. 2. I lavori inerenti all’oggetto sociale, il cui importo sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici di lavori, sono realizzati direttamente dalla società o attraverso l’affidamento diretto ad imprese collegate e/o al socio privato. 3. I lavori inerenti all’oggetto sociale, il cui importo sia superiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici di lavori, possono essere realizzati mediante affidamento diretto ad imprese collegate e/o al socio privato, nella misura massima del settanta per cento dei lavori stessi. 4. L’affidamento diretto al socio privato previsto ai commi 2 e 3 equivale ad esecuzione diretta da parte della società affidante Art. 6 (Disposizioni finanziarie) 1. La spesa per l’attuazione della presente legge, quantificata in euro 206.800,00 rientra nello stanziamento previsto, nell’ambito dell’unità previsionale di base D12 del bilancio di previsione per l’esercizio 2002, al capitolo denominato: “Utilizzazione delle assegnazioni dello Stato delle risorse in capitale destinate al finanziamento degli interventi conseguenti al conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di viabilità in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 28 ottobre 2002 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |