L.R. 07 Gennaio 1983, n. 1 |
Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio perl' anno finanziario 1983.
|
(Pubblicata nel B.U. 10 gennaio 1983, n. 1) Art. 1 La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l' anno finanziario 1983 e comunque non oltre il 31 gennaio 1983, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalita' previste nel relativo disegno di legge allo esame del Consiglio regionale. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |