L.R. 20 Marzo 1982, n. 16 |
Nuova disciplina dell' indennita' ai componenti del comitato e delle sezioni di controllo sugli atti degli enti locali.
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(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1982, n. 9) Art. 1 A decorrere dal 1° gennaio 1981, l' indennita' di presenza prevista dall' articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1979, n. 23 per i componenti effettivi e supplenti del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e delle sue sezioni decentrate e' fissata nella seguente misura: L. 40.000 al presidente o a chi lo sostituisce in sua assenza; L. 30.000 a tutti gli altri componenti. Art. 2 L' articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 68 e' abrogato. Art. 3 Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fara' fronte con i residui impegnati sul capitolo n. 25101 dell' esercizio finanziario 1981 e con lo stanziamento previsto al capitolo n. 25021 dell' esercizio finanziario 1982. Per gli anni successivi si provvedera' con legge di bilancio. Art. 4 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 20 marzo 1982 Il visto del Commissario di Governo e' stato apposto il 19 marzo 1982. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |