L.R. 02 Novembre 1979, n. 84 |
Autorizzazione della spesa derivante dall' applicazione dell' accordo Governo - confederazioni sindacali per l' erogazione di una somma " una tantum " al personale dipendente degli enti ospedalieri.
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Art. 1 Per consentire il recepimento da parte degli enti ospedalieri della Regione, e da parte delle strutture ospedaliere pubbliche convenzionate, universita' cattolica - policlinico Gemelli, istituti fisioterapici e istituti nazionale di riposo e cura per anziani, dell' accordo intervenuto il 24 agosto 1979 tra il Governo e le confederazioni sindacali in ordine alla erogazione al personale dipendente, per una sola volta e per il periodo 1° febbraio 1979- 31 dicembre 1979, dell' importo lordo pari a L. 250.000 non pensionabile, e' autorizzata la spesa di L. 8.213.500.000 il cui ammontare rientra nello stanziamento gia' iscritto al capitolo n. 207040 concernente: " Spese per l' assistenza ospedaliera " del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1979. Art. 2 Le quote spettanti ai singoli enti ospedalieri verranno determinate ed attribuite con apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8. Art. 3 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |