L.R. 31 Luglio 2003, n. 22 |
" Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 concernente “Norme in materia di aree naturali protette regionali" ed alla citata legge regionale 2 aprile 2003, n. 10"
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, concernente norme in materia di aree naturali protette regionali ed alla citata legge regionale 2 aprile 2003, n. 10)1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 29/1997, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2003 le parole: “a non più di tre candidati”, sono sostituite le seguenti: “a non più di due candidati”. 2. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2003 è sostituito dal seguente:
3. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 10/2003 le parole: “centoventi giorni
Art. 2 La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 31 luglio 2003 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |