" Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 concernente Norme in materia di aree naturali protette regionali" ed alla citata legge regionale 2 aprile 2003, n. 10"

Numero della legge: 22
Data: 31 luglio 2003
Numero BUR: 22
Data BUR: 09/08/2003

L.R. 31 Luglio 2003, n. 22
" Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 concernente “Norme in materia di aree naturali protette regionali" ed alla citata legge regionale 2 aprile 2003, n. 10"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:


Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, concernente norme in materia di aree naturali protette regionali ed alla citata legge regionale 2 aprile 2003, n. 10)



1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 29/1997, come da ultimo modificato dalla l.r. 10/2003 le parole: “a non più di tre candidati”, sono sostituite le seguenti: “a non più di due candidati”.

2. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2003 è sostituito dal seguente:
      “ 1. I consigli direttivi ed i collegi dei revisori dei conti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in carica ovvero scaduti o decaduti sono rinnovati ai sensi degli articoli 14 e 15 della l.r. 29/1997 come da ultimo modificati dalla legge stessa, entro il 31 ottobre 2003. Fino all’insediamento dei nuovi organi i consigli direttivi e i collegi dei revisori dei conti suddetti continuano ad esercitare le loro funzioni.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 10/2003 le parole: “centoventi giorni
      dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1”.


      Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 31 luglio 2003

Storace

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.