Estensione complessiva delle bandite e delle riserve.

Numero della legge: 38
Data: 23 luglio 1974
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1974

L.R. 23 Luglio 1974, n. 38
Estensione complessiva delle bandite e delle riserve.




Art. 1

L' estensione complessiva delle bandite e delle riserve di caccia non deve superare il settimo del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia.
Ai fini della conseguente riduzione del territorio provinciale attualmente sottoposto al vincolo riservistico, i comitati provinciali della caccia entro la stagione venatoria 1974- 75 hanno l' obbligo di segnalare al Presidente del comitato, a termini dell' art. 83, lett. c) del vigente Testo Unico sulla caccia - esperiti mediante sopraluoghi i necessari accertamenti tecnici - le riserve e le bandite di caccia che rispongono agli scopi di interesse pubblico voluti dalla legge, indicandone l' effettivo rendimento.
Le concessioni di bandite e di riserva di caccia risultate scarsamente efficienti sotto il profilo tecnico faunistico, saranno revocate o non rinnovate.


Art. 2

Le concessioni revocate o non rinnovate, i cui territori presentino condizioni ambientali particolarmente idonee alla sosta ed all' incremento faunistico, debbono essere trasformate in << oasi di protezione e rifugio >> o, se ritenute piu' adatte, in << zone di ripopolamento e cattura >>.


Art. 3

Per il conseguimento delle finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per il 1974, una spesa di lire 100.000.000.
La Giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie, sentita la commissione competente.
Tale ripartizione ed assegnazione viene effettuata dalla Giunta stessa, sulla base dell' importanza faunistica e del numero delle zone sottratte in ciascuna provincia al libero esercizio venatorio.


Art. 4

All' onere di L. 100.000.000, previsto dal precedente articolo 3, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 2982 del bilancio di previsione per l' anno 1974 ed iscrizione della somma stessa al capitolo 1761 da istituirsi nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: << contributi da erogare ai comitati provinciali della caccia per la costituzione di oasi di protezione della fauna selvatica e di zone di ripopolamento e cattura di selvaggina >>.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5

La presente legge regionale, stante l' imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.
Dato a Roma, addi' 23 luglio 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 luglio 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.