Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 febbraio 1975, n. 28, 6 settembre 1979, n. 69, 5 giugno 1978, n. 23, 27 settembre 1978, n. 63, 6 settembre 1979, n. 71, 8 febbraio 1980, n. 12, 20 maggio 1980, n. 37, 2 giugno 1980, n. 47.

Numero della legge: 46
Data: 24 giugno 1983
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1983

L.R. 24 Giugno 1983, n. 46
Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 febbraio 1975, n. 28, 6 settembre 1979, n. 69, 5 giugno 1978, n. 23, 27 settembre 1978, n. 63, 6 settembre 1979, n. 71, 8 febbraio 1980, n. 12, 20 maggio 1980, n. 37, 2 giugno 1980, n. 47.

(Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1983, n. 20)


Art. 1

All' articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, sono aggiunti i seguenti commi:

<< Alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui lettere b) e c) del primo comma dell' articolo 12 ed alla lettera b) del terzo comma dell' articolo 15, si fara' luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti.
La procedura di cui al precedente comma si applica anche ai mutui agevolati di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell' articolo 12 ed alla lettera b) del secondo comma dell' articolo 17, della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 >>.


Art. 2

All' articolo 10 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23, e' aggiunto il seguente comma:

<< Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al precedente terzo comma si fara' luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti >>.


Art. 3

All' articolo 12 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, e' aggiunto il seguente comma:

<< Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al presente articolo si fara' luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti >>.


Art. 4

Il quarto comma dell' articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 71, e' sostituito come segue:

<< Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi si fara' luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti >>.


Art. 5

All' articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 1980, n. 12, e' aggiunto il seguente comma:

<< Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si fara' luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti >>.


Art. 6

All' articolo 6 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37, e' aggiunto il seguente comma:

<< Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si fara' luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti >>.


Art. 7

All' articolo 5 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 47, e' aggiunto il seguente comma:

<< Alla liquidazione del concorso regionale sui mutui agevolati previsti dal presente articolo si fara' luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.