L.R. 25 Luglio 1994, n. 34 |
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1994 approvato con legge regionale 3 giugno 1994, n. 17.
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Art. 1 1. La Giunta regionale e' autorizzata con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare permanente, ad erogare per l'anno 1994 le spese previste sul capitolo indicato all'articolo 2 ai soggetti aventi diritto. 2. Nella deliberazione verranno indicati i criteri per l'erogazione dei contributi. Art. 2 1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1994 e' istituito il seguente nuovo capitolo: capitolo n. 42155: «Interventi a favore degli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e per servizio: prestazioni sanitarie specifiche, preventive, erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti (articolo 57, legge 23 dicembre 1978, n. 833; legge 29 dicembre 1990, n. 407 e decreto ministeriale 4 febbraio 1991)», con uno stanziamento di L. 3 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante riduzione della somma di L. 1 miliardo 500 milioni per ciascuno dei capitoli di spesa n. 11106 e n. 42112 del bilancio regionale del medesimo anno. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |