"Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale)."

Numero della legge: 5
Data: 14 gennaio 2005
Numero BUR: 3
Data BUR: 29/01/2005

L.R. 14 Gennaio 2005, n. 5
"Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale)."


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga


La seguente legge:

Art. 1
(Ulteriore intervento finanziabile. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale
5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale”)



1. All’articolo 2 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
        “c bis) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio.”;
b) al comma 3 le parole: “e c)” sono sostituite dalle seguenti: “c) e c bis)”.



Art. 2
(Ulteriori soggetti beneficiari .
Modifica all’articolo 3 della l.r. 15/2001)



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 15/2001 è aggiunto il seguente:
    “1 bis. Limitatamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c bis), possono beneficiare dei finanziamenti previsti all’articolo 1 le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, a cui siano stati assegnati i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. 575/1965 e successive modifiche.”.



    Art. 3
    (Finanziamento. Modifica all’articolo 4 della l.r. 15/2001)




    1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 15/2001 è aggiunta la seguente:
    “b bis) 90 per cento per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c bis).”.



Art. 4
(Nuovo compito dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza.
Modifiche all’articolo 8 della l.r.15/2001)



1. All’articolo 8 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        “4 bis. L’Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. 575/1965 e successive modifiche, presenti nel territorio regionale, in modo da poterli diffondere ai comuni e alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei suddetti beni.”;
b) al comma 5 le parole: “al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 4 e 4 bis”.


Art. 5
(Disposizione finanziaria. Modifica all’articolo 10 della l.r. 15/2001)


    1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r.15/2001 la parola: “a)” è sostituita dalle seguenti: “a) e c bis)”.
    2. All’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo R46501 il cui stanziamento viene integrato dell’importo di euro 50.000,00.
    3. Alla copertura dell’onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di euro 50.000,00 degli stanziamenti dell’U.P.B. T22.




La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 14 gennaio 2005

Storace

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.