L.R. 14 Gennaio 2005, n. 5 |
"Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale)."
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Ulteriore intervento finanziabile. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale”) 1. All’articolo 2 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
Art. 2 (Ulteriori soggetti beneficiari . Modifica all’articolo 3 della l.r. 15/2001) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 15/2001 è aggiunto il seguente:
Art. 3 (Finanziamento. Modifica all’articolo 4 della l.r. 15/2001) 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 15/2001 è aggiunta la seguente: “b bis) 90 per cento per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c bis).”. Art. 4 (Nuovo compito dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza. Modifiche all’articolo 8 della l.r.15/2001) 1. All’articolo 8 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
Art. 5 (Disposizione finanziaria. Modifica all’articolo 10 della l.r. 15/2001) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r.15/2001 la parola: “a)” è sostituita dalle seguenti: “a) e c bis)”. 2. All’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo R46501 il cui stanziamento viene integrato dell’importo di euro 50.000,00. 3. Alla copertura dell’onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di euro 50.000,00 degli stanziamenti dell’U.P.B. T22. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 14 gennaio 2005 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |