L.R. 4 Dicembre 1992, n. 50 |
Modificazione della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente: Determinazione delle indennita' rimborsi spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Lazio".
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(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1992, n. 33, S.O. n. 3) Art. 1 1. Il quinto comma dell'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e' cosi' sostituito: "5. Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilita' dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine di un anno dalla data del decesso del dante causa". 2. Qualora tale termine venisse superato, l'assegno di reversibilita' decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda. 3. La presente norma opera a far data dal 7 giugno 1990, ovvero dall'inizio della presente legislatura regionale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |