L.R. 11 Settembre 1976, n. 45 |
Autorizzazione di spesa per opere stradali di interesse degli enti locali.
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Art. 1 Per la concessione di contributi in capitale per opere stradali ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181 e della legge 9 aprile 1971, n. 167, e' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000. La spesa suddetta e' iscritta al capitolo n. 25.18.51, che si istituisce nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1976, con la seguente denominazione: << contributi in capitale per l' esecuzione di opere stradali ai sensi delle leggi 21 aprile 1962, n. 181 e 9 aprile 1971, n. 167 >>. Art. 2 All' onere derivante dall' applicazione del precedente art. 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 27.27.60 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1976 (elenco n. 4, partita n. 7). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 11 settembre 1976 Il visto del commissario del Governo e' stato apposto l' 8 settembre 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |