L.R. 13 Luglio 1998, n. 28 |
ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI DICONCESSIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE.
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S.O. n.2 Art. 1 (Oggetto) 1. Con la presente legge la Regione istituisce l'addizionale sui canoni di concessione di acque pubbliche prevista dall'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Art. 2 (Importo dell'addizionale) 1. L'importo dell'addizionale di cui all'articolo 1 e' determinato in misura pari al 10 per cento dell'ammontare del canone demaniale. Art. 3 (Modalita' di pagamento dell'addizionale) 1. L'addizionale di cui alla presente legge e' dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto di concessione ed e' corrisposta dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Lazio - Servizio Tesoreria. 2. Per le concessioni con validita' pluriennale, l'addizionale relativa agli anni successivi al primo deve essere versata, annualmente, entro il 31 gennaio. 3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale possono essere stabilite modalita' di pagamento diverse da quella di cui al comma 1. Art. 4 (Disciplina dell'addizionale) 1. Per la disciplina dell'accertamento delle violazioni e delle relative sanzioni, della riscossione coattiva, della decadenza dei rimborsi, dei ricorsi amministrativi, nonche' dell'obbligo di aggiornamento dell'archivio tributario regionale, le disposizioni contenute nella legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni con esclusione dell'articolo 5 e dell'articolo 11, terzo comma. 2. Per quanto non previsto dalla l.r. 30/1980 e successive modificazioni si applicano all'addizionale regionale le disposizioni di legge concernenti il canone statale per l'utenza di acqua pubblica. Art. 5 (Norma finanziaria) 1. L'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge affluiscono sul capitolo 00101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per il 1998 che assume la seguente denominazione: "Addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica". Art. 6 (Disposizioni finali) 1. Le norme contenute nella legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1 e successive modificazioni, non si applicano relativamente alle concessioni di acque pubbliche. 2. La legge regionale 29 novembre 1984, n. 73, e' abrogata. Art. 7 (Finalizzazione dell'addizionale) 1. I proventi dell'addizionale regionale di cui all'articolo 1 sono iscritti in apposito capitolo istituito con la seguente denominazione: "Proventi connessi all'addizionale regionale sui canoni di concessione di acque pubbliche", e sono utilizzati in via esclusiva per il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, nonche' per gli scopi di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 60. Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |