L.R. 23 Luglio 1981, n. 23 |
Disciplina transitoria della manutenzione edilizia dei fabbricati di cui alla legge regionale n. 28 del 2 maggio 1980.
|
(Pubblicato nel B.U. 20 agosto 1981, n. 23) ARTICOLO UNICO Qualora il comune abbia gia' adottato la variante prevista dall' articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, recante: << Norme concernenti l' abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente >> e la variante sia stata trasmessa alla Regione per l' approvazione, i comuni stessi possono autorizzare, per i fabbricati esistenti e conformi alle previsioni della variante, opere di manutenzione ordinaria secondo quanto stabilisce l' articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |