L.R. 23 Luglio 1983, n. 50 |
Norme per l' istituzione dell' albo regionale degli operatori della formazione professionale.
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(Pubblicata nel B.U. 10 ottobre 1983, n. 28) Art. 1 E' istituito l' albo regionale dei lavoratori della formazione professionale. Per l' iscrizione all' albo, in attesa dell' emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dall' articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli interessati debbono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e sue successive integrazioni e modifiche. Art. 2 L' albo regionale si articola in due sezioni. Sezione I: comprende il personale, dipendente da enti gestori convenzionati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato nel rispetto delle normative regionali o nazionali nonche' del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Sezione II: comprende gli aspiranti all' assunzione in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme amministrative e/ o legislative regionali o nazionali oppure, in carenza, da quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Per la prima iscrizione alla I sezione si provvede d' ufficio nel rispetto delle norme relative alle aree di cui al successivo articolo 3. Per eventuali variazioni le relative domande debbono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e l' aggiornamento avviene d' ufficio. Le domande di iscrizione alla II sezione debbono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno. Tutte le domande di iscrizione all' albo regionale debbono essere redatte su carta legale e complete di tutta la documentazione necessaria in originale o copia conforme. Per l' inserimento in piu' aree professionali, gli interessati debbono presentare domande di iscrizione separate; in tal caso la documentazione allegata ad una puo' essere richiamata su ciascuna ulteriore domanda. Art. 3 Le sezioni dell' albo saranno distinte per aree didattiche e per aree per i servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari. Le aree saranno determinate con provvedimento di Giunta e, all' interno delle stesse, le iscrizioni relative alla II sezione, verranno poste in apposita graduatoria, secondo i seguenti criteri: a) anzianita' di servizio nell' ambito dell' attivita' di formazione professionale, riconosciuta e finanziata dalla Regione: punti 1, per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni quindici; b) anzianita' di servizio specifico in precedenti rapporti di lavoro: punti 1, per ogni tre mesi di servizio o frazione superiore a giorni quarantacinque; c) anzianita' di servizio in precedenti rapporti di lavoro: punti 1, per ogni sei mesi di servizio o frazione superiore a tre mesi; d) titolo di studio: punti 8, per diploma di laurea; punti 4, per diploma di scuola secondaria superiore; e) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento, riqualificazione professionale per docenti e non, organizzati dalla Regione Lazio o da questa riconosciuti: punti 2; f) a parita' di punteggio si tiene conto dell' anzianita' di iscrizione nelle liste di collocamento. Per l' individuazione del personale della I sezione eventualmente da porre in mobilita' vengono applicati i criteri di graduatoria di cui sopra. Per la riassunzione del personale di cui al comma precedente si tiene conto esclusivamente dell' anzianita' di mobilita'. Art. 4 L' albo regionale deve essere pubblicato, mediante affissione presso l' Assessorato regionale competente, entro il 30 aprile di ogni anno. Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare ricorso alla Giunta regionale, avverso il mancato inserimento e/ o l' assegnazione di un punteggio errato. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale con proprio provvedimento approva l' albo regionale. Art. 5 Le assunzioni di nuovo personale da parte degli enti convenzionati per le esigenze dei propri centri di formazione, ferme restando le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali e della mobilita' dei lavoratori iscritti nella I sezione dell' albo regionale, avvengono nel rispetto della graduatoria prevista per ciascuna delle aree di cui al precedente articolo 3. Art. 6 Nei casi previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 17 novembre 1979, n. 86, le assunzioni a termine sono effettuate dalla Giunta regionale, nel rispetto delle graduatorie previste dall' albo regionale. Nei casi previsti dal primo comma dell' articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, le assunzioni a termine sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale nel rispetto delle graduatorie previste dall' albo regionale. Al personale di cui sopra, con orario parziale, viene corrisposto un trattamento economico, compresa l' indennita' integrativa speciale, proporzionale alle ore di effettivo insegnamento. Al predetto personale si applicano, in quanto compatibili e per quanto non disposto con la presente legge, le normative giuridiche ed economiche del personale regionale di ruolo. Il personale supplente, pena la decadenza dall' impiego, puo' usufruire di un massimo di sei giorni di assenza per malattia, se l' incarico e' inferiore a tre mesi, di dodici giorni se l' incarico e' superiore a tre mesi. Art. 7 E' istituita presso l' assessorato regionale competente in materia di formazione professionale la commissione consultiva per la gestione dell' albo regionale. La predetta commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' composta da: l' assessore regionale competente in materia di formazione professionale che la presiede, o da un suo delegato; tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale nel settore della formazione professionale; tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale del settore degli enti locali; cinque rappresentanti degli enti gestori convenzionati di cui due in rappresentanza degli enti locali. Art. 8 Il personale assunto in data anteriore al 20 febbraio 1983 dalla Regione Lazio con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 17 novembre 1979, n. 86, e purche' ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, verra' immesso nei ruoli del personale regionale addetto alla formazione professionale, di cui all' articolo 2 della predetta legge regionale n. 86 del 1979, secondo le condizioni e le modalita' di cui ai successivi articoli. Art. 9 Il personale di cui al precedente articolo 8 assunto con funzioni docenti e' inquadrato nei livelli quinto e sesto, sulla base di quanto previsto dall' ordinamento del personale per la formazione professionale e delle mansioni per le quali e' stata deliberata l' assunzione da parte della Giunta regionale. Il personale di cui all' articolo precedente assunto con mansioni amministrative e' inquadrato nei livelli funzionali, sulla base delle mansioni per le quali e' stata deliberata l' assunzione da parte della Giunta regionale. Salvo per quanto previsto per le funzioni docenti, il personale che non sia fornito del titolo di studio richiesto per l' accesso al livello individuato ai sensi del primo comma del presente articolo, sara' inquadrato nel livello immediatamente inferiore, sempreche' sia fornito del titolo di studio richiesto per l' accesso a quest' ultimo. Il personale docente in possesso alla data di assunzione alla Regione della laurea e che, ai sensi del precedente primo comma, e' inquadrato al quinto livello, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge viene inquadrato al sesto livello qualora svolga funzioni docenti per le quali e' richiesto dalle vigenti disposizioni il possesso di tale titolo di studio. Art. 10 L' immissione nei ruoli del personale di cui al precedente articolo 9 e' disposto con provvedimento della Giunta regionale, previo superamento di apposito concorso, articolato secondo il programma di esame determinato dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al successivo articolo 11, inteso ad accertare il possesso della necessaria idoneita' allo svolgimento delle relative funzioni o mansioni e sempreche' in possesso dei requisiti richiesti per l' accesso all' impiego regionale dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 con esclusione del limite di eta'. Art. 11 Il concorso verra' bandito con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale nominera' tre commissioni giudicatrici: una per il personale amministrativo; una per il personale docente teorico e teorico - pratico; una per il personale tecnico ed ausiliario. Le commissioni dovranno essere composte secondo le disposizioni di cui all' articolo 25 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18. Art. 12 Agli oneri derivanti dall' immissione in ruolo del personale di cui alla presente legge si fa fronte per l' anno 1983 con i fondi stanziati sul capitolo n. 25207 dell' esercizio 1983 e per gli anni successivi, sul corrispondente capitolo con i fondi stanziati dalle leggi annuali di bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |