L.R. 03 Agosto 1998, n. 31 |
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PERL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 APPROVATO CON LEGGE REGIONALE18 MAGGIO 1998, N. 15.
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S.O. n.1 Art. 1 1) Al bilancio annuale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni: Tabella "A" OMISSIS. Art. 2 1. Lo stanziamento del capitolo 44352 e' destinato, per l'importo di lire 370.000.000, al pagamento agli Enti locali del Lazio di contributi per attivita' di promozione culturale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, svoltasi nell'anno 1996 di cui e' gia' stata effettuata regolare rendicontazione. Art. 3 1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, viene eliminato il riferimento al capitolo 44229. 2. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 15/1998 e' sostituito dal seguente: "I capitoli 32130, 32135, 32141, 44201, 44207, 44209, 44211, 44214, 44216, 44218, 44220, 44224 e 44336 restano iscritti per la sola gestione dei residui. Lo stanziamento di competenza del capitolo 44229, pari a lire 146.008.000, e' vincolato all'attuazione di impegni programmatici dell'anno precedente.". Art. 4 1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 13140 l'importo di lire 100.000.000 e' destinato al pagamento delle spese relative all'organizzazione della sedicesima edizione del Seminario di Ventotene per la Formazione federalista europea svoltosi dall'1 all'8 settembre 1997. Art. 5 1. Al fine di dare concreta attuazione agli interventi previsti dalla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, il comma 1 dell'articolo 35 della stessa legge e' integrato con l'istituzione dei sottoindicati capitoli cosi' denominati: Cap. 22241 Contributi alle cooperative artigiane di garanzia (art. 8 l.r. 7/1998 lett. a) e b); Cap. 22242 Conferimenti alla cassa per il Credito alle imprese artigiane (annualita' in scadenza nell'esercizio afferenti impegni pregressi) - (art. 9 l.r. 7/1998); Cap. 22243 Conferimenti alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane (nuovo limite d'impegno) - (art. 9 l.r. 7/1998); Cap. 22244 Contributo in conto capitale per investimenti in aree attrezzate (art. 12, comma 1, lett. a) l.r. 7/1998). 2. Il comma 2 dell'art. 35 della citata l.r. 7/1998 e' cosi' sostituito: "Con l'abrogazione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51, richiamata dalla presente legge, nel bilancio di previsione 1998 vengono soppressi i seguenti capitoli: 22207, 22209, 22219, 22221, 22222, 22223, 22224 e 22230 che restano iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui. Ai capitoli di nuova istituzione di cui al comma 1 sono trasferiti gli stanziamenti dei capitoli 22207, 22219, 22221 e 22222 secondo lo schema seguente: dal Cap. 22207 al Cap. 22241 " " 22219 " " 22242 " " 22221 " " 22243 " " 22222 " " 22244 Fino all'entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 32 della l.r. 7/1998 rimangono confermate le modalita' e le procedure gia' individuate ai sensi della l.r. 51/1987 e successive modificazioni. Alla copertura finanziaria dei capitoli 22231, 22232, 22233, 22234, 22235, 22236, 22237, 22238, 22239 e 22240 si provvede successivamente alla definizione dei programmi di cui all'articolo 2 della legge stessa.". Art. 6 1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 15/1998, l'importo di lire 500.000.000 e' sostituito con quello di lire 300.000.000. Art. 7 1. Una quota pari a lire 6.049.200.000 dello stanziamento del capitolo 52152 e' vincolata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305 relativi alle "Aree urbane". Art. 8 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Scioglimento dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio (IRSPEL)" e' sostituito dal seguente: "La gestione commissariale si concludera' entro il 31 dicembre 1998 con la trasmissione alla Giunta regionale dello stato di consistenza patrimoniale, della ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla predetta data e del bilancio di liquidazione.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 11/1998 e' aggiunto il seguente: "3 bis. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3, il Commissario liquidatore assume gli atti amministrativi e contabili a fronte delle obbligazioni contratte dal disciolto IRSPEL e di quelle derivanti dall'attivita' connessa alla gestione commissariale, anche avvalendosi della prosecuzione di contratti a termine attualmente in corso. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilita' esistenti sul capitolo 12105 del bilancio di previsione 1998.". Art. 9 1. Nell'ambito dei programmi operativi comunitari, cofinanziati dal FSE, Obiettivi 3 e 4, qualora con decisione della Commissione europea venga approvata la modifica dei piani di finanziamento, con decreto del Presidente della Giunta i fondi relativi vengono trasferiti dai capitoli originari a quelli corrispondenti alla decisione medesima. Art. 10 1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 13111, una quota pari a lire 250.000.000 e' riservata al completamento della sede comunale di Frosinone e una quota pari a lire 30.000.000 e' riservata alla ristrutturazione della sede del Comune di Castel S. Angelo. Art. 11 1. Lo stanziamento del capitolo 11350 del bilancio di previsione 1998 e' destinato alla costituzione e gestione del fondo di solidarieta' di cui alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 38 in sostituzione della somma di pari importo non erogata nel 1997. 2. Nel caso in cui il fondo non risulti ancora costituito alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo può essere attribuito direttamente alle Regioni interessate, previo accordo con le stesse, per le stesse finalita' cui esso era destinato. Art. 12 1. Al fine di ridurre l'onere del debito, la Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi del vigente articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale. 2. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere. 3. Per le operazioni di cui al comma 2 e' autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata. Le medesime operazioni sono subordinate alla dimostrazione della loro effettiva convenienza economica. 4. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al comma 2 e' garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. 5. In relazione a tale garanzia, la Regione da' mandato irrevocabile al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti o degli enti creditizi incaricati del servizio dei prestiti obbligazionari delle somme occorrenti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 4. Art. 13 1. Per le azioni di assistenza tecnica relative all'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 1997/1999, complementari a quelle previste nelle misure di assistenza tecnica FESR e FSE del citato DOCUP, la FILAS S.p.A. e' autorizzata, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 18 della l.r. 11/1997, a trasferire dal fondo speciale di cui alla legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 sul fondo speciale di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, le risorse necessarie sino alla concorrenza massima di lire 939.000.000. 2. Le modalita' di utilizzo delle predette risorse sono disposte con delibera di Giunta regionale. Art. 14 1. L'articolo 58 della l.r. 15/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 58 1. Per la realizzazione di iniziative promozionali elaborate e poste in essere congiuntamente da comparti economici del turismo, cultura, agricoltura, industria, commercio, artigianato, immigrazione e servizi sociali, rappresentati nell'apposito gruppo di lavoro interassessorile istituito con delibera della Giunta regionale n. 3453 del 3 maggio 1996, sono utilizzabili i fondi di cui al capitolo 11210 denominato: "Interventi promozionali in Italia e all'estero finalizzati ad una maggiore conoscenza della Regione Lazio (l.r. 58/1988 art. 17)".". Art. 15 1. Una quota pari a lire 150.000.000 dello stanziamento del capitolo 32143 e' destinata al pagamento di obbligazioni relative all'anno 1997. Art. 16 1. Al comma 1, dell'articolo 53 della l.r. 15/1998, dopo le parole "al fine di assicurare ai dipendenti servizi" sono inserite le seguenti: "di natura assistenziale e". 2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 53 della l.r. 15/1998, le parole: "per la prestazione di servizi di medicina sociale e preventiva" sono sostituite dalle seguenti: "per prestazioni di natura assistenziale e di medicina sociale e preventiva". Art. 17 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente punto 4: "4) per le iniziative di cui all'articolo 3 lettera d bis) fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento delle iniziative.". Art. 18 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |