Norme per la formulazione del piano regionale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga dei termini previsti dall' art. 1 della legge regionale 31- 10- 1973, n. 38 e dall' art. 1 della legge regionale 7- 6- 1974, n. 28.

Numero della legge: 4
Data: 17 gennaio 1975
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1975

L.R. 17 Gennaio 1975, n. 4
Norme per la formulazione del piano regionale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga dei termini previsti dall' art. 1 della legge regionale 31- 10- 1973, n. 38 e dall' art. 1 della legge regionale 7- 6- 1974, n. 28.






Art. 1

Il termine previsto dal 1° comma dell' art. 1 della legge regionale 3- 10- 1973, n. 38 per la presentazione da parte della Giunta alla approvazione del Consiglio regionale del piano generale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale, scadra' il 30 giugno 1975.
Il termine previsto dal 1° comma dell' art. 1 della legge regionale 7- 6- 1974, n. 28 per l' affidamento precario delle linee automobilistiche dell' intero territorio della Regione alle Aziende di cui all' art. 3 della legge regionale 11- 5- 1973, n. 17 e' prorogato al 30 giugno 1975.
Le Aziende che subentrino nelle precedenti gestioni, proseguono, in via precaria, l' esercizio dei servizi fino alla scadenza del termine indicato nel 2° comma.


Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 17 gennaio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 gennaio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.