Studio di fattibilita' per un piano di sviluppo del comprensorioriva destra del Garigliano nel territorio dei comuni di Castelforte,San Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia.

Numero della legge: 42
Data: 10 luglio 1989
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1989

L.R. 10 Luglio 1989, n. 42
Studio di fattibilita' per un piano di sviluppo del comprensorioriva destra del Garigliano nel territorio dei comuni di Castelforte,San Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia.

(Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1989, n. 20) .


Art. 1

1. La Regione e' autorizzata, nell' ambito delle attribuzioni regionali e degli obiettivi di sviluppo economico, assetto e riequilibrio territoriale, a realizzare uno studio di fattibilita' per lo sviluppo della parte piu' meridionale della provincia di Latina nel comprensorio riva destra del Garigliano, comprendente il territorio dei comuni di Castelforte, San Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia.

2. Lo studio deve particolarmente riguardare il risanamento, consolidamento e valorizzazione dei centri storici, i collegamenti viari, la difesa ambientale, la situazione igienico - sanitaria, i servizi civili e sociali, la valorizzazione delle risorse termali, la sistemazione della foce del Garigliano d' intesa con i competenti uffici statali accertandone la possibile utilizzazione turistica, le potenzialita' agricole, le possibilita' di insediamenti industriali, artigianali e commerciali, la difesa, razionalizzazione e valorizzazione del litorale, la possibilita' di istituire un parco montano - fluviale del Garigliano, l' ammodernamento della bonifica e dei sistemi di irrigazione.

3. Per quanto riguarda la sistemazione e utilizzazione del Garigliano sono autorizzate intese e convenzioni, oltre che con gli uffici statali, con la Regione Campania.


Art. 2

1. Alla realizzazione dello studio provvede la Giunta regionale tramite i propri uffici o affidamenti d' incarico all' Istituto regionale studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio( IRSPEL) di cui alla legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15 o tramite incarico ad altri soggetti pubblici o privati di comprovata competenza.

2. La Giunta regionale per la regolamentazione dei rapporti connessi con l' attuazione del precedente comma stipulera', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il soggetto incaricato dello studio, apposita convenzione su proposta dell' assessore regionale alla programmazione.

3. La Giunta regionale e' autorizzata ad approvare la predetta convenzione sentita la commissione consiliare permanente alla programmazione.

4. Lo studio deve essere completato entro un anno dalla stipula della convenzione.


Art. 3

1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 200 milioni da iscriversi nel bilancio regionale di previsione per l' esercizio 1989 al capitolo n. 11152, che viene istituito con la denominazione: " Spesa per uno studio di fattibilita' per lo sviluppo del comprensorio riva destra del Garigliano comprendente il territorio dei comuni di Castelforte, San Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia ".

2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di L. 200 milioni si fa fronte, mediante utilizzazione della corrispondente quota iscritta al capitolo n. 29841, incluso nell' elenco 4, lettera e), allegato al bilancio 1989.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.