L.R. 07 Marzo 1983, n. 14 |
Norme per l' attuazione del diritto allo studio nell' ambito universitario.
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(Pubblicata nel B.U. 09 aprile 1983, n. 10) Titolo I Principi generali Art. 1 (Principi ed obiettivi) La presente legge disciplina l' attuazione del diritto allo studio a favore degli studenti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore statali e non statali aventi sede principale nel Lazio, al fine di orientare, in relazione alle personali aspirazioni culturali ed agli sbocchi professionali, la scelta delle facolta' universitarie, di facilitare la frequenza ai corsi universitari e post - universitari, di permettere il raggiungimento dei piu' alti gradi di istruzione e preparazione professionale ai cittadini capaci e meritevoli e specie se privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che lo impediscono, nonche' di favorire la realizzazione di attivita' svolte da studenti singolarmente od in forma associata tese ad una piu' completa formazione culturale degli stessi. L' attuazione del diritto allo studio deve avvenire nel pieno rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli orientamenti culturali, in conformita' degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e dei relativi strumenti attuativi. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge, la Regione collabora con le universita' e gli istituti di istruzione superiore. Art. 2 (Tipologia dei servizi) Il diritto allo studio nell' ambito universitario si attua attraverso i seguenti interventi: a) servizio di orientamento professionale; b) servizi abitativi; c) servizi di mensa; d) assegni di studio; e) borse di studio; f) prestiti d' onore; g) servizi di agevolazione dei trasporti; h) servizi per le attivita' culturali, ricreative e turistiche; i) servizi per le attivita' sportive; l) facilitazioni per manifestazioni culturali; m) servizi editoriali e di distribuzione libraria. I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare l' esigenza funzionale di carattere didattico e scientifico delle universita' degli studi e degli istituti superiori ed in armonia con il calendario accademico. Art. 3 (Beneficiari) Gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di diploma, di specializzazione, di perfezionamento, delle scuole dirette a fini speciali presso le universita' e gli istituti di istruzione universitaria aventi sede principale nel territorio regionale, possono fruire dei servizi di cui al precedente articolo 2. E' garantita la parita' di trattamento a tutti gli studenti universitari indipendentemente dalla regione di provenienza. Possono altresi' fruire dei servizi, nell' ambito dei principi e delle disposizioni della legislazione statale vigente, gli studenti stranieri. Titolo II Assetto organizzativo Art. 4 (Istituti per il diritto allo studio universitario - IDISU.) Allo scopo di dare attuazione agli interventi di cui al precedente articolo 2, sono istituiti sul territorio della Regione Lazio, gli istituti per il diritto allo studio universitario denominati IDISU. Tali istituti, dotati di autonomia amministrativa e funzionale, collaborano con le universita' ed operano secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio regionale. Lo statuto dell' istituto e' adottato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro sei mesi dalla sua costituzione ed e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale. Gli statuti stabiliscono: a) la sede e la denominazione dell' istituto; b) le modalita' di elezione dei rappresentanti del consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 7, lettera g); c) le modalita' di elezione del vice presidente; d) i casi di decadenza dei singoli componenti; e) le modalita' di convocazione, di adunanza e di votazione del consiglio di amministrazione in conformita' ai principi di cui al successivo articolo 9. Lo statuto puo', altresi', stabilire, per la migliore attuazione dei fini previsti dalla presente legge, ogni altra modalita' che favorisca l' adeguato funzionamento dell' istituto. Art. 5 (Costituzione degli IDISU. Istituti per il diritto allo studio universitario ) Sono costituiti i seguenti istituti per il diritto allo studio universitario per gli studenti iscritti rispettivamente presso: 1) l' universita' della << Sapienza >> e l' Istituto superiore di educazione fisica - ISEF, Roma; 2) l' universita' di Tor Vergata, Roma; 3) l' universita' di Cassino; 4) l' universita' della Tuscia di Viterbo. All' assistenza degli studenti iscritti presso le universita' non statali continuano a provvedere i relativi organismi costituiti presso le stesse. Art. 6 (Organi dell' IDISU. Istituto per il diritto allo studio universitario) Gli organi dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, sono: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il collegio dei revisori dei conti. Art. 7 (Consiglio di amministrazione dell' IDISU. Istituto per il diritto allo studio universitario ) Il consiglio di amministrazione dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente, ed e' composto da: a) presidente eletto dal Consiglio regionale; b) cinque rappresentanti della Regione, di cui due delle minoranze, eletti dal Consiglio regionale con il metodo del voto limitato a due; c) il sindaco del comune dove ha sede l' universita', od un suo delegato; d) il rettore dell' universita' od un suo delegato; e) tre rappresentanti dei docenti, di cui uno professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore, eletti dalle rispettive categorie; f) sei rappresentanti degli studenti, regolarmente iscritti ed in corso di laurea, eletti dagli studenti stessi; g) tre rappresentanti dei lavoratori in servizio presso l' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, eletti dal personale stesso fra i dipendenti con voto limitato ad uno. I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma sono eletti secondo le norme statali vigenti per l' elezione dei componenti nel consiglio di amministrazione della rispettiva universita'. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione durano in carica due anni dalla data del decreto di nomina del consiglio stesso. In caso di dimissioni o di vacanza del presidente o di consiglieri di amministrazione si provvede alla loro sostituzione fino alla scadenza del mandato del sostituito. Al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un' indennita' di presenza pari a quella spettante al presidente ed ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta inoltre un' indennita' mensile, la cui misura sara' fissata dalla Giunta regionale in relazione alla dimensione dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, e che comunque non potra' essere superiore a L. 500.000. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, di cui al successivo articolo 14. Art. 8 (Attribuzioni del consiglio di amministrazione dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario.) Il consiglio di amministrazione: delibera lo statuto dell' istituto e le sue modificazioni; elegge il vice presidente scegliendo fra i propri componenti; delibera, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, l' articolazione degli orari di lavoro e le modalita' delle prestazioni lavorative;propone le modifiche alla consistenza del contingente del personale da assegnare all' istituto, nonche' i provvedimenti normativi relativi all' ordinamento delle strutture amministrative, che devono, comunque, uniformarsi, per quanto possibile e tenuto conto delle dimensioni dell' istituto, a quelle della Regione; adotta i provvedimenti relativi al personale ivi compresi i trasferimenti tra gli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario, con esclusione di quelli concernenti le assunzioni e la disciplina e cessazioni dal servizio;delibera il programma annuale dell' istituto all' inizio di ogni anno accademico e ne approva il relativo piano finanziario, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione; delibera i bandi di concorso per titoli per il conferimento degli assegni di studio, dei posti - alloggio, delle borse di studio; delibera sull' utilizzazione dei fondi dell' ente; delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni, acquisti di beni immobili, accettazioni, donazioni, eredita' e legati, previa autorizzazione della Giunta regionale; delibera la progettazione, l' approvazione e l' esecuzione delle opere edilizie atte a potenziare le strutture dell' istituto, l' acquisto delle relative attrezzature, nonche' la loro manutenzione; delibera sui contratti di fornitura di beni e servizi; delibera le convenzioni con istituti di credito comprese quelle per la stipulazione dei mutui, operazioni di sconto e di cessione di annualita'; delibera ogni altro provvedimento di competenza dell' istituto. Le modalita' di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema - tipo di regolamento di amministrazione e contabilita' generale dell' IDISU da adottarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge. I consigli di amministrazione degli IDISU, nell' esercizio della propria autonomia, potranno emanare disposizioni integrative, nonche' adeguare tale normativa alle proprie esigenze, fatti salvi i principi dichiarati non derogabili nel regolamento - tipo. Art. 9 (Funzionamento del consiglio di amministrazione ) Il consiglio di amministrazione e' convocato e presieduto dal presidente e si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Si riunisce inoltre quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri; in tal caso la seduta deve aver luogo entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per oltre tre riunioni consecutive ai lavori del consiglio possono essere sostituiti secondo le procedure di cui al precedente articolo 7. I verbali del consiglio sono pubblicati, mediante affissione all' albo dell' istituto, non oltre dieci giorni dalla data di riunione del consiglio stesso e per un periodo di dieci giorni. Art. 10 (Scioglimento del consiglio di amministrazione ) Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto quando copia gravi e ripetute violazioni di legge, persistenti inadempienze di atti dovuti o numerose gravi irregolarita', oppure in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente commissione consiliare permanente. Con lo stesso provvedimento di cui al precedente comma viene nominato un comitato composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, per la gestione straordinaria dell' istituto fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione che deve avvenire entro tre mesi dallo scioglimento. Art. 11 (Presidente dell' IDISU. Istituto per il diritto allo studio universitario ) Il presidente dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, ha la rappresentanza legale dell' istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dispone per l' esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e vigila sull' andamento della gestione. Nei casi di comprovata necessita' ed urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio di amministrazione, il presidente puo' adottare, sentito il direttore di cui al successivo articolo 14, provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva. In caso di assenza od impedimento del presidente ne esercita le funzioni il vice presidente. Art. 12 (Collegio dei revisori dei conti) Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale e scelti fra gli iscritti all' albo ufficiale dei revisori dei conti. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica tre anni. Il presidente e' eletto dal collegio tra i membri effettivi. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un' indennita' pari a quella spettante al presidente ed ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Art. 13 (Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti ) Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria dell' istituto, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarita' dell' amministrazione. Presenta annualmente alla Giunta regionale relazioni sull' andamento della gestione dell' istituto e segnala eventuali irregolarita' riscontrate. Il presidente ed i componenti il collegio dei revisori dei conti hanno facolta' di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, delle cui convocazioni deve esserne data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le riunioni del consiglio di amministrazione. Art.14 (Direttore dell' IDISU. Istituto per il diritto allo studio universitario ) L' incarico di direttore dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, e' conferito dal consiglio di amministrazione, tenuto conto dell' idoneita' professionale, ad un funzionario del ruolo del personale degli istituti per il diritto allo studio universitario assegnato all' istituto, appartenente al massimo livello funzionale, per un periodo non superiore a cinque anni. Allo stesso compete l' indennita' di coordinamento nella misura e con le modalita' previste dalle leggi regionali. Il direttore svolge funzioni di segretario del consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 7, cura gli atti contabili, predisponendo gli atti necessari per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; sovrintende all' efficienza ed al puntuale funzionamento degli uffici e dei servizi; e' responsabile dell' osservanza dei doveri d' ufficio da parte del personale in servizio presso l' IDISU. Art. 15 (Bilanci) L' esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell' anno precedente a quello cui si riferisce; il conto consuntivo entro il 31 marzo dell' anno successivo a quello cui si riferisce l' esercizio finanziario. Art. 16 (Mezzi finanziari) Per l' attuazione degli interventi previsti all' articolo 2 della presente legge l' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, dispone dei seguenti mezzi finanziari: a) finanziamenti regionali per il funzionamento generale e per l' attuazione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge; b) proventi di cui agli articoli 38 e 39 della presente legge; c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali; d) proventi dei servizi forniti; e) donazioni, eredita' e legati. Art. 17 (Beni) Gli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario, hanno un proprio patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili che per acquisto, eredita', legati o donazioni di enti e privati, diventino di loro proprieta'. I beni immobili e le attrezzature acquisiti con finanziamento regionale rimangono di proprieta' della Regione e sono messi a disposizione degli IDISU. La Regione mette a disposizione degli IDISU i beni ad essa trasferiti dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, demandandone agli stessi la gestione. Per una migliore realizzazione degli interventi di cui all' articolo 2 della presente legge, la Giunta regionale puo' concedere in comodato agli IDISU altri beni immobili ed attrezzature. Art. 18 (Personale) L' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, si avvale per l' espletamento delle funzioni previste dalla presente legge del personale inquadrato nel ruolo di cui al successivo comma, messo a disposizione dalla Giunta regionale. Il personale assegnato e' alle dipendenze funzionali dell' istituto. E' istituito un apposito ruolo del personale della Regione Lazio denominato << Ruolo del personale degli istituti per il diritto allo studio universitario >>, la cui consistenza verra' determinata con successiva legge regionale. Al personale di cui al precedente comma si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della Regione Lazio ed il medesimo non puo' essere utilizzato al di fuori degli IDISU E' possibile, ove le condizioni di servizio lo consentano, il comando presso altro ente pubblico. Il trasferimento del personale da un istituto ad un altro viene disposto con provvedimento del consiglio di amministrazione dell' IDISU di provenienza, d' intesa con quello di destinazione, nei limiti dei posti in organico presso quest' ultimo. Titolo III Realizzazione e regolamentazione degli interventi Art. 19 (Funzionamento e gestione dei servizi) Il consiglio di amministrazione dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, provvedera' a regolamentare l' attuazione dei servizi di cui al presente titolo: a) prevedendo forme di partecipazione e di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi da parte degli utenti; b) incentivando l' associazionismo delle espressioni studentesche presenti in universita' e tutte le forme di autogestione e cooperazione sia a livello delle attivita' culturali, ricreative, sportive, sia dei servizi editoriali, librari, abitativi e di mensa, in conformita' con i principi e le finalita' della presente legge. Gli IDISU collaborano con le universita' e gli istituti di istruzione superiore per l' attuazione delle iniziative messe in atto dagli stessi al fine di agevolare la frequenza ai corsi universitari degli studenti lavoratori. Art. 20 (Servizio di orientamento) Il servizio di orientamento professionale e' volto ad indirizzare gli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola media superiore, alla scelta degli studi, tenendo conto delle loro attitudini ed aspirazioni culturali e professionali. Tale servizio ha anche il compito di fornire notizie ed informazioni sull' attivita' e sui servizi forniti dall' universita' e dagli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario, nonche' sui diritti e doveri degli utenti. Il servizio di orientamento collabora con gli analoghi servizi della Regione, utilizzando le rilevazioni statistiche sull' andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive di occupazione nei vari settori professionali, anche richiedendo la collaborazione dell' universita' ed avvalendosi, eventualmente, di enti, istituti ed associazioni studentesche ritenuti idonei, fornendo tempestivamente tali informazioni agli studenti. Art. 21 (Servizi abitativi) Gli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario, organizzano il servizio abitativo mediante: a) residenze e pensionati nel comune in cui ha sede l' ateneo o nei comuni limitrofi, che consentano agli studenti fuori sede di frequentare agevolmente i corsi di studio; b) apposite convenzioni con soggetti gestori di residenze o collegi o cooperative, i quali prevedono tale servizio tra i loro fini statutari o sociali. La convenzione deve prevedere che l' ammissione degli utenti avvenga nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 22, e garantire, tramite appositi regolamenti inclusi nella convenzione, le eventuali forme di autogestione e autoregolamentazione, nel rispetto della presente legge. All' interno delle strutture abitative, nei limiti consentiti dagli spazi disponibili, devono essere attivati servizi collettivi quali biblioteche, sale di svago e di riunione che, previ accordi con il consiglio di amministrazione, possono essere aperti alla comunita' esterna. Il consiglio di amministrazione, mediante convenzioni od accordi puo' reperire all' esterno le strutture per i servizi collettivi interni di cui al precedente comma, ove le condizioni strutturali dell' edificio non consentono la loro disponibilita' all' interno della struttura abitativa. La vita comunitaria all' interno di tali strutture e l' uso dei servizi sopraddetti saranno disciplinati da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione Dell' IDISU previa consultazione dell' assemblea degli ospiti. Tale regolamento deve garantire la partecipazione degli utenti all' organizzazione delle attivita' culturali, ricreative e sportive interne. Il consiglio di amministrazione dell' IDISU, mediante convenzione od accordi, puo' mettere a disposizione degli enti locali, di associazioni, di istituti pubblici o privati, nei periodi di vacanza delle attivita' accademiche, le strutture abitative ai fini culturali e di turismo scolastico. Art. 22 (Norme per l' ammissione ai servizi abitativi ) Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso previa presentazione di titoli idonei ad attestare le reali condizioni socio - economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati. Al concorso possono partecipare gli iscritti alle universita' degli studi od agli istituti di istruzione superiore fino al compimento del corso legale di laurea, di diploma o di specializzazione e sino al secondo anno fuori corso, purche' in possesso dei requisiti di continuita' scolastica di cui al secondo comma, punto b), del successivo articolo 23. La conferma del posto e' condizionata al possesso dei requisiti di continuita' scolastica. Al requisito della continuita' scolastica si puo' derogare in caso di gravi e documentati motivi di salute o di famiglia, valutati dal consiglio di amministrazione dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario. Possono accedere a tali strutture abitative anche i docenti e non docenti che ne facciano richiesta, purche' svolgano all' interno della struttura universitaria attivita' a tempo pieno. Art. 23 (Assegno di studio) L' assegno di studio individuale viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea, non e' cumulabile con altri assegni, borse di studio, posti gratuiti in residenze e collegi. Sono ammessi al concorso tutti gli studenti di cui al precedente articolo 3, purche' in possesso dei seguenti requisiti: a) appartenere a famiglia il cui reddito rientri nei limiti di cui al primo comma del successivo articolo 24; b) aver superato nella sessione estiva, per gli iscritti al primo anno, il numero degli esami stabiliti dal bando. Per gli iscritti agli anni accademici successivi l' aver superato, per ogni anno, il numero di esami stabilito dal bando per ogni facolta'. Agli iscritti al primo anno che rientrano nelle condizioni economiche previste dal bando per l' attribuzione dell' assegno, in attesa del superamento degli esami e' erogata una quota sull' assegno di studio all' inizio dell' anno. Fermi restando i requisiti di cui al precedente terzo comma, l' assegno puo' essere confermato fino all' ultimo anno di corso e, in casi eccezionali dovuti a gravi motivi di salute o di famiglia, accertati dal consiglio di amministrazione dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, od all' aver partecipato a corsi di livello universitario all' estero, fino al massimo di due anni fuori corso. L' assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da un corso di laurea ad un altro, purche' esso avvenga senza soluzione di continuita' e siano osservate le condizioni di cui al precedente terzo comma. L' assegno di studio puo' essere, a richiesta del beneficiario, convertito in servizi; in caso di partecipazione a concorsi per la fruizione di servizi abitativi la richiesta e' implicita, salvo conguaglio dell' eventuale somma eccedente, da erogarsi allo studente secondo criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell' IDISU. I bandi di concorso sono pubblicati entro il 30 aprile di ogni anno. A partire dall' anno accademico 1983- 84 l' ammontare dell' assegno in denaro e' fissato a L. 1.000.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove hanno sede i corsi od in comuni della provincia ove ha sede l' universita'; in L. 1.500.000 per gli altri. Tali somme sono corrisposte in rate trimestrali anticipate. Qualora il beneficiario appartenga a categorie di disabili l' importo annuale dell' assegno di studio puo' essere elevato sino ad un massimo di L. 4.000.000 con deliberazione motivata della Giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione dell' IDISU Tale assegno puo' essere convertito in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattiche differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatori o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficolta' individuali. La Giunta regionale, d' intesa con la commissione consiliare permanente competente, varia gli importi di cui ai precedenti commi e quelli previsti dal successivo articolo 24 in correlazione con l' andamento del costo della vita, rilevato dagli indici ISTAT - Istituto centrale di statistica. Art. 24 (Fasce di reddito) L' assegno di studio di cui al precedente articolo 23 puo' essere conseguito dagli studenti delle universita' statali e non statali il cui reddito familiare non superi i limiti determinati dal Consiglio regionale con riferimento a quelli fissati in sede nazionale. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del piano di cui al successivo articolo 34, determina oltre i limiti previsti dal precedente comma non piu' di tre fasce di reddito familiare cui correlare la tariffazione dei servizi erogati dagli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario. Il reddito va riferito a quello dichiarato per l' anno precedente agli effetti IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) da tutti i componenti del nucleo familiare in cui e' inserito l' interessato, dalle famiglie d' origine nel caso in cui l' interessato stesso abbia formato famiglia propria non dotata di propri redditi ed e' comprovato mediante copia del modello 740 o 101 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero con le dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione del reddito imponibile i criteri stabiliti per le universita' statali valgono anche per le universita' non statali. Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza, il reddito complessivo familiare e' diviso per il numero dei componenti il nucleo, determinando una quota minima di base. All' utente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non rispondente al vero, viene immediatamente revocata la concessione del servizio, salva l' adozione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari e la denuncia all' autorita' giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato nonche' la ripetizione del valore monetario dei servizi goduti indebitamente. Gli utenti contribuiscono alle spese di gestione in proporzione al reddito. Il servizio e' fruito a prezzo di costo effettivo dal personale docente e non docente degli atenei, dal personale in servizio presso l' istituto nonche' dagli utenti che sono al di fuori della terza fascia di reddito, a tariffe differenziate, comunque inferiori ai costi, da parte degli utenti rientranti nella prima, seconda e terza fascia. Art. 25 (Borse di studio) L' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, istituisce borse di studio annuali sulla base di criteri uniformi determinati dalla Giunta regionale, da attribuire per concorso a favore di coloro che, pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza. L' importo di ciascuna borsa di studio non puo' superare L. 1.000.000. L' IDISU, secondo criteri e modalita' deliberati dal consiglio di amministrazione, puo' dotare gli studenti appartenenti alle categorie di disabili di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato; puo' concedere posti in strutture abitative, assegnare un accompagnatore od assistente per gli studi o interprete o comunque mezzi e strumenti idonei a superare particolari difficolta' individuali, indipendentemente dall' essere i medesimi beneficiari di assegni di studio. In riferimento alle finalita' di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale puo' attribuire annualmente, mediante concorso per titoli ed esami da svolgersi su base regionale, borse di studio, per la frequenza a corsi di specializzazione, anche all' estero, in materia di rilevante interesse scientifico e culturale, con particolare riferimento alle esigenze della programmazione regionale, tenendo conto degli analoghi interventi previsti dal Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fine di evitare la cumulabilita' delle borse di studio regionali con quelle concesse dallo Stato. Art. 26 (Prestiti d' onore) Gli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario, possono concedere prestiti d' onore a favore di studenti capaci e meritevoli, nella fase della conclusione del concorso di laurea e per permettere la frequenza di corsi di perfezionamento e specializzazione, eventualmente anche all' estero, purche' il piano di studio sia ritenuto utile allo sviluppo di professionalita' di cui vi sia documentata carenza nell' ambito della Regione indicati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del piano di cui al successivo articolo 34. I prestiti sono concessi dagli IDISU a tasso agevolato, con deliberazione del consiglio di amministrazione nella quale sono stabiliti l' importo e le modalita' per la restituzione. Art. 27 (Servizi di agevolazione dei trasporti) Gli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario, concordano con gli enti locali, qualora non siano gia' previste da norme statali, regionali o locali, tariffe preferenziali per gli studenti universitari e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti di cui al penultimo comma del precedente articolo 26, anche per l' eventuale accompagnatore. Art. 28 (Servizio per le attivita' culturali, ricreative e turistiche ) L' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, al fine di favorire la crescita culturale degli studenti istituisce un servizio per le attivita' ricreative e culturali in collaborazione con l' universita', le associazioni o cooperative studentesche. A tal fine organizza dibattiti, conferenze, seminari, spettacoli e rassegne, coinvolgendo gli studenti nella progettazione e gestione delle iniziative, favorisce l' attuazione di iniziative promosse dagli studenti coordinandole e contribuendo finanziariamente, nel rispetto della pluralita' degli orientamenti e degli indirizzi culturali. L' IDISU provvede altresi' a promuovere forme di turismo culturale per gli studenti; favorisce, in coordinamento con l' universita', mediante accordi con gli organismi a cio' preposti e con le organizzazioni estere ed internazionali, l' effettuazione di viaggi e soggiorni di studio in Italia ed all' estero a prezzi ridotti, nel rispetto delle norme vigenti, previe intese con il Ministero degli affari esteri. Sulla base di consultazioni con gli studenti, i rappresentanti degli stessi nel consiglio di amministrazione dell' IDISU, propongono un programma delle attivita' di cui ai precedenti commi che preveda un razionale impiego delle disponibilita' finanziarie destinate a tali fini. L' IDISU si fa promotore, nel rispetto e nei limiti della vigente normativa statale, di iniziative a favore degli studenti stranieri che tendano ad inserirli meglio nella comunita' locale ed a permettere la piena fruizione dei loro diritti e percio' si coordina con le iniziative simili prese dagli enti e dall' universita'. Art. 29 (Servizio per le attivita' sportive) L' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, collabora alla realizzazione delle iniziative promosse dal comitato per lo sport universitario, per incentivare la partecipazione degli studenti alle attivita' sportive. L' IDISU agevola l' accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari od a quelli gestiti da altri enti. L' IDISU promuove e favorisce, avvalendosi della organizzazione decentrata del CUSI - Centro universitario sportivo italiano, l' organizzazione di corsi nelle varie discipline sportive, di attivita' sportive ed agonistiche a livello locale e regionale; favorisce e contribuisce alle iniziative sportive intraprese da associazioni studentesche che realizzino le finalita' previste dal presente articolo. Art. 30 (Facilitazioni per manifestazioni culturali ) L' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, ove non siano gia' previste da disposizioni statali, regionali o locali, puo' promuovere convenzioni con cinema, teatri, accademie, sale da concerto, onde prevedere facilitazioni preferenziali per gli studenti universitari che intendano assistere a manifestazioni ivi organizzate e di notevole interesse culturale. Art. 31 (Servizio editoriale e di distribuzione libraria ) Gli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario, promuovono od istituiscono, secondo le modalita' da essi stabilite, un servizio editoriale al fine di provvedere alla stampa ed alla diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico prodotto ad uso degli studenti universitari, nonche' alla distribuzione libraria relativa ai corsi di studio. Il servizio deve garantire la pluralita' degli orientamenti e puo' essere strutturato in forma cooperativistica. Gli IDISU possono delegare mediante convenzione tutto o parte del servizio alle cooperative operanti nell' ambito universitario che siano espressione delle diverse componenti universitarie. Il consiglio di amministrazione degli IDISU esercita il controllo sulle cooperative e verifica la coerenza delle loro finalita' statutarie con i principi di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione. I prezzi dei testi e del materiale devono essere determinati in modo da garantire la funzionalita' del servizio e la copertura dei costi. Gli IDISU istituiscono servizi di prestito a lungo termine di libri. Gli studenti possono richiedere di convertire tutto o parte dell' assegno di studio in testi e materiale didattico. Gli IDISU possono stipulare apposite convenzioni con l' universita', previo parere della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente, per garantire l' accesso alle biblioteche degli istituti universitari anche in orari pomeridiani e serali agli studenti che ne facciano richiesta e per potenziare le biblioteche medesime in ordine alle esigenze di studio e di ricerca degli studenti. Art. 32 (Esclusione dall' utilizzazione dei servizi ) Il consiglio di amministrazione dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, puo' decidere la decadenza dall' utilizzazione dei servizi di cui al presente titolo, o di parte di essi, per quegli utenti che siano incorsi in gravi sanzioni disciplinari. La revoca e' immediata e permane sino al termine degli studi, qualora all' utente sia stata applicata l' esclusione temporanea dall' univesita', con conseguente perdita della sessione d' esame. Art. 33 (Gestione delle mense) I servizi di mensa a favore degli studenti dovranno essere realizzati dagli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario, secondo i seguenti criteri: oltre alla gestione diretta delle strutture in atto operanti potranno essere stipulate apposite convenzioni con enti, cooperative o privati tendenti ad incrementare i servizi di mensa stessi; i costi per la gestione indiretta non potranno comunque superare quelli della gestione diretta; ulteriori gestioni dirette dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare permanente. Ai servizi di cui sopra accedono gli studenti universitari regolarmente iscritti. Potranno, inoltre, fruire del servizio di mensa il personale docente e non docente delle universita' del Lazio sulla base di apposite convenzioni tra gli IDISU e gli atenei interessati. I consigli di amministrazione degli IDISU disporranno norme per l' accesso alle mense del personale degli IDISU stessi. I consigli di amministrazione degli IDISU disporranno altresi' norme per la vigilanza, anche qualitativa, sui servizi di mensa e per disciplinare gli accessi alle mense stesse, anche attraverso sistemi automatizzati. Le tariffe per la fruizione del servizio di mensa saranno determinate annualmente dai consigli di amministrazione degli IDISU e sottoposte all' approvazione della Giunta regionale. Titolo IV Funzioni della Regione Art. 34 (Programmazione regionale) Il Consiglio regionale approva entro il mese di maggio di ogni anno, su proposta della Giunta regionale e previo parere della commissione regionale consultiva di cui al successivo articolo 37 il piano degli interventi per il diritto allo studio nelle universita' relativo all' anno accademico successivo. Il piano, in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo e del bilancio regionale pluriennale, indica gli obiettivi da realizzarsi in via prioritaria e determina l' ammontare dei finanziamenti globali per ciascun IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, e per i relativi organismi delle universita' non statali. Nel piano e' indicato altresi' l' ammontare dei finanziamenti per gli investimenti da attribuire agli IDISU in relazione a loro specifiche richieste. Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nella attuazione del piano, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, puo' deliberare piani suppletivi relativi all' esercizio in corso. La Giunta regionale puo' erogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore alla meta' della somma gia' assegnata per ciascun IDISU nell' anno precedente. I finanziamenti regionali agli IDISU non sono cumulabili con i finanziamenti erogati ai medesimi da altre regioni per sedi in esse distaccate. Art. 35 (Attribuzioni della Giunta regionale) La Giunta regionale: a) impartisce le direttive per l' organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario, coordinandone l' attivita' con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria, coi servizi socio - sanitari, con quelli dell' educazione permanente e delle altre istituzioni culturali; b) coordina, sentita la commissione regionale consultiva di cui al successivo articolo 37, l' attivita' degli IDISU al fine di assicurare il massimo possibile di omogeneita' nella qualita' e quantita' delle prestazioni e dei servizi resi dai vari istituti; c) esercita l' attivita' di vigilanza nonche' il controllo di legittimita' delle deliberazioni degli organi degli IDISU ai sensi del successivo articolo 36; d) promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche ed indagini tecnico - scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi; e) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizza i dati forniti dagli osservatori territoriali e dalle universita', assicura la omogeneita' della raccolta e del trattamento dei dati stessi, raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire gli IDISU e le universita' e assume le conseguenti iniziative di orientamento professionale; f) impartisce le opportune direttive intese ad assicurare il massimo di omogeneita' dell' amministrazione del personale; g) predispone, su iniziativa del consiglio di amministrazione dell' istituto, le proposte di provvedimenti normativi relativi all' ordinamento delle strutture amministrative, che deve uniformarsi a quello della Regione, ed alla consistenza dell' organico del personale da assegnare all' istituto. Art. 36 (Vigilanza e controllo della Regione) Sono soggette all' approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative: 1) al bilancio di previsione; 2) al conto consuntivo; 3) allo statuto; 4) all' emanazione di disposizioni integrative ed adeguamenti allo schema - tipo di regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all' ultimo comma del precedente articolo 8. Tutte le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione sono soggette al controllo di legittimita' che e' esercitato dalla Giunta regionale. Le deliberazioni di cui al precedente comma divengono esecutive, ove non ne sia pronunciato l' annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento. La Giunta regionale, nell' esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, puo' richiedere l' acquisizione di documenti ed atti, e puo' effettuare ispezioni. Le disposizioni di cui ai precedenti primo e quarto comma si applicano anche agli organismi per il diritto allo studio universitario costituiti presso le universita' non statali. Art. 37 (Commissione regionale consultiva) E' istituita la commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario, composta: dall' assessore regionale competente, che la presiede; dai rettori delle universita' o istituti di istruzione superiore aventi sede legale nel Lazio; dai presidenti di ciascun IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario; da un rappresentante di ciascun comune sede di universita' eletto dal consiglio comunale; dal responsabile del settore diritto allo studio dell' assessorato regionale alla cultura; da tre studenti designati dalla componente studentesca in seno al consiglio di amministrazione di ciascun IDISU; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali piu' rappresentative. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dall' assessore regionale competente in materia. Qualora entro novanta giorni dalla richiesta non pervengano le designazioni dei componenti la consulta, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della commissione anche in assenza delle designazioni. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica due anni; nel caso che un membro cessi dall' incarico, si provvede alla sua sostituzione sino alla scadenza della commissione. La commissione ha funzione consultiva in relazione alle funzioni regionali di cui ai precedenti articoli 34 e 35; puo' promuovere iniziative utili per lo sviluppo, il miglioramento, e l' ottimale coordinazione degli interventi svolti dall' IDISU; esprime inoltre pareri, non vincolanti, sulla destinazione dei beni, di cui all' articolo 17, secondo e terzo comma, della presente legge; puo' proporre iniziative socio - culturali all' IDISU. Titolo V Disposizioni tributarie e finanziarie Art. 38 (Tassa di abilitazione all' esercizio professionale ) A norma dell' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la tassa prevista dall' art. 190 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l' abilitazione all' esercizio professionale, diviene tributo proprio della Regione Lazio. L' ammontare della tassa e' di L. 30.000. Art. 39 (Contributo e contributo suppletivo) Divengono parimenti tributi propri della Regione Lazio il contributo previsto dall' art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, ed il contributo suppletivo di cui all' art. 4 della legge n. 1551. L' ammontare delle tasse suddette e' pari a quello determinato dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 40 (Modalita' di pagamento) La tassa ed i contributi di cui ai precedenti articoli 38 e 39 devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull' apposito conto corrente postale intestato alla Regione Lazio - Servizio di tesoreria. Art. 41 (Accertamento, liquidazione e riscossione ) All' accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui ai precedenti articoli 38 e 39 si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali. Art. 42 (Accertamento violazioni, sanzioni, decadenze, rimborsi e ricorsi amministrativi) Per l' accertamento delle violazioni, l' applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Art. 43 (Finanziamento degli IDISU Istituti per il diritto allo studio universitario ) Al finanziamento degli istituti per i diritto allo studio universitario delle universita' statali, ivi comprese le competenze per il personale e dei corrispondenti organismi delle universita' non statali, si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dei commi successivi. A decorrere dall' esercizio 1984, la legge regionale di approvazione del bilancio determinera' la spesa relativa al finanziamento di cui al precedente comma. La legge regionale di approvazione dei bilancio determinera' altresi' la spesa per gli interventi diretti della Regione previsti dalla presente legge. La spesa complessiva per gli interventi indicati nei precedenti commi sara' contenuta entro il limite formato dalla quota annuale del fondo comune (ex art. 8, legge n. 281 del 1970) trasferita dallo Stato ai sensi dell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 per interventi nel campo universitario, aumentata delle somme riscosse nell' anno ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39. Per l' esercizio finanziario 1983 al finanziamento della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 15332 del bilancio di previsione della spesa. Titolo VI Norme transitorie Art. 44 (Trasferimento delle funzioni e dei beni Soppressione delle opere universitarie) Le funzioni gia' spettanti, ai sensi dell' art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alle opere delle universita' e degli istituti di istruzione superiore statali e non statali, spettano alla Regione che le esercita con le modalita' di cui alla presente legge. Le opere delle universita' e degli istituti di istruzione superiore statali sono soppresse a decorrere dalla data di costituzione degli organi degli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario, di cui al precedente art. 5. La Regione succede nella proprieta' dei beni mobili ed immobili e nella titolarieta' dei rapporti attivi e passivi delle opere delle universita' statali nel rispetto e nei limiti previsti dalla vigente normativa statale. Art. 45 (Studenti ISEF Istituto superiore di educazione fisica - Cassino ) Sino alla definizione legislativa della legge - quadro nazionale sul diritto allo studio nell' ambito universitario, a diritto allo studio in favore degli studenti iscritti all' ISEF - Istituto superiore di educazione fisica, di Cassino provvede l' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, di Cassino avvalendosi del personale di ruolo dell' ISEF stesso il quale viene inquadrato nel ruolo unico regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla presente legge. Art. 46 (Prima costituzione del consiglio di amministrazione dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario.) Per la prima costituzione del consiglio di amministrazione valgono le seguenti disposizioni: 1) i rappresentanti dei docenti e degli studenti nel numero indicato alle lettere e) ed f) dell' art. 7 della presente legge, sono designati dai rettori delle universita' sulla base dei risultati delle consultazioni tenute contemporaneamente alle ultime elezioni di cui all' art. 9 del decreto - legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766; 2) i rappresentanti del personale sono eletti dall' assemblea dei dipendenti delle opere universitarie appositamente convocata con decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale vengono anche stabilite le modalita' di elezione; 3) per il consiglio di amministrazione dell' IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario, di Tor Vergata, Roma, in attesa dell' elezione delle rappresentanze di cui al precedente art. 7, lettere e), f) e g) il consiglio di amministrazione potra' essere egualmente costituito, per consentire la regolare gestione dello IDISU medesimo. In via provvisoria e per un periodo non superiore a due anni l' IDISU costituito presso l' universita' di Tor Vergata, Roma, per i propri fini istituzionali, potra' avvalersi delle strutture tecniche ed amministrative dell' IDISU costituito presso l' universita' della Sapienza e l' ISEF - Istituto superiore di educazione fisica, di Roma. Art. 47 (Centro di medicina preventiva << Vittorio del Vecchio >> ) Il centro di medicina preventiva << Vittorio del Vecchio >> e' trasferito all' unita' sanitaria locale RM / 3. Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge il personale di ruolo operante presso il predetto centro potra' optare per i ruoli del servizio sanitario nazionale oppure per il ruolo regionale. Art. 48 (Personale delle soppresse opere statali ) Il personale di ruolo delle soppresse opere universitarie statali viene inquadrato, con decorrenza dalla data di soppressione delle opere, nel ruolo di cui al precedente art. 18. In fase di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, vi provvede, sentiti i consigli di amministrazione di ciascun IDISU - Istituto per il diritto allo studio universitario. Art. 49 (Modifiche all' art. 6 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5: << Attuazione diritto allo studio universitario >>) L' art. 6 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, e' sostituito dal seguente: << Al personale delle opere universitarie con sede presso le universita' degli studi del Lazio si applicano dal 1° novembre 1979 le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della Regione Lazio. La disposizione di cui al comma precedente e' estesa anche all' orario di lavoro. Della legislazione vigente alla data dell' entrata in vigore della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, si applicano al personale delle opere gli articoli 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70 e 74 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20. Si applicano, inoltre, al personale delle opere, le norme di cui al titolo I, capo I, II, III, IV con esclusione dell' art. 32, primo, secondo e terzo comma, e dell' aumento previsto dall' ultima parte dell' ottavo comma dell' articolo medesimo, e titolo II della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, nonche' le norme di cui alle leggi regionali 19 gennaio 1980, n. 2, 19 gennaio 1980, n. 5, 20 maggio 1980, n. 36, 14 giugno 1980, n. 56 e 17 gennaio 1981, n. 3. I riferimenti agli organi della Regione debbono ritenersi come riferimenti ai corrispondenti organi della opera. L' inquadramento nei livelli funzionali viene effettuato con decorrenza 1° novembre 1979 sulla base della tabella A di corrispondenza, allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, alla quale, nella fincatura riportante le qualifiche dei dipendenti dello Stato, alla casella " primo dirigente", viene aggiunta la seguente integrazione: " direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata" ed in possesso della laurea o di una anzianita' complessiva di almeno anni 14 e mesi 6. La determinazione della posizione economica di inquadramento nel livello viene effettuata sulla base del maturato economico. Il maturato economico da prendere in considerazione e' quello indicato dalla tabella B allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, alla quale, dopo la fincatura relativa al personale del quarto livello, viene aggiunta la fincatura relativa alla determinazione della posizione ai fini dell' inquadramento economico del personale di quinto livello, riportata nell' allegata tabella A. Il maturato economico indicato nella tabella B assorbe l' assegno ad personam in godimento alla data del 31 ottobre 1979 fino alla concorrenza del miglioramento economico conseguito in sede di inquadramento. L' eventuale eccedenza viene disciplinata dalla normativa regionale riguardante gli assegni ad personam. Con successiva legge regionale verranno dettate norme intese ad eliminare le eventuali situazioni di sperequazione economica in seno al personale delle disciolte opere universitarie, ove esistenti dopo l' applicazione dei commi precedenti. Al personale cui in forza dell' articolo 4 della legge numero 312 del 1980, sono applicabili gli scorrimenti di livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianita' previste dal citato articolo 4, sempreche' non abbia gia' fruito di disposizioni delle legge n. 312 del 1980 o della presente legge che ne abbiano consentito la collocazione in livello superiore. Per il personale che opera in turni, fino all' entrata a regime degli accordi del personale dipendente della Regione relativi al periodo 1982- 1984, la misura e le modalita' per l' indennita' di turno continuera' ad essere disciplinata dal regolamento dell' opera, se piu' favorevole. Analogamente si dispone per la misura del compenso per lavoro straordinario. Al personale degli IDISU - Istituti per il diritto allo studio universitario, si applicano le norme sulla mobilita' previste dagli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18. Si applicano inoltre le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni, sulle indennita' di cassa, meccanografica e di lavoro nocivo per le prestazioni che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute. Per le prestazioni con rischio di nocivita' non previste nel predetto decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, n. 338 e successive modificazioni (indennita' di rischio al personale dell' amministrazione dei Monopoli di Stato) >>. Art. 50 (Controllo atti - Amministrazione e contabilita' ) Il terzo comma del precedente articolo 36 si applica anche ai provvedimenti adottati dalle commissioni straordinarie di cui alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, posteriormente all' entrata in vigore della presente legge. Sino all' entrata in vigore del regolamento di cui allo Ultimo comma del precedente articolo 8, si applicano le vigenti norme regionali sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'. Art. 51 La Regione si adeguera' alla normativa quadro statale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |