Soppressione dell'Ente Autonomo Fiera di Roma e partecipazione della Regione alla costituzione della Societa' "Fiera di Roma S.p.A.".

Numero della legge: 56
Data: 1 dicembre 1995
Numero BUR: 34
Data BUR: 09/12/1995

L.R. 01 Dicembre 1995, n. 56
Soppressione dell'Ente Autonomo Fiera di Roma e partecipazione della Regione alla costituzione della Societa' "Fiera di Roma S.p.A.".

(pubblicata nel B.U. 09 dicembre 1995, n. 34)



Art. 1
(Finalita')

1. La Regione, al fine di attuare il miglioramento ed il potenziamento delle attivita' di organizzazione e di gestione delle manifestazioni espositive e dei relativi servizi nonché di tutte le attivita' connesse allo sviluppo economico, partecipa, ai sensi degli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale, alla costituzione di una Societa' a prevalente partecipazione pubblica, a norma degli articoli 2458 e seguenti del codice civile, denominata "Fiera di Roma S.p.A.".

2. La Societa' di cui al comma 1 deve essere costituita, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, in forma di societa' per azioni, e deve avere sede in Roma. 3. L'Ente Autonomo Fiera di Roma, ente strumentale della Regione, il cui Statuto e' stato approvato con legge regionale 23 dicembre 1982, n. 60 e' soppresso.


Art. 2
(Procedure di costituzione)

1. La Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla Societa' "Fiera di Roma S.p.A.", ed, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere le azioni nonché gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

2. Le deliberazioni relative a quanto previsto nel precedente comma 1 sono assunte dalla Giunta regionale previo parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti.


Art. 3
(Condizioni per la partecipazione)

1. La partecipazione della Regione alla "Fiera di Roma S.p.A." e' subordinata alla condizione che lo Statuto della societa' preveda:
a) che la societa' abbia, tra l'altro, ad oggetto la valorizzazione della produzione industriale, artigianale, agricola e dei servizi del Lazio e, pertanto, promuova, organizzi e gestisca, in Italia e all'estero, manifestazioni fieristiche, mostre, esposizioni, conferenze, attivita' congressuali ed ogni altra attivita' collegata od utile alle manifestazioni stesse;
b) che le iniziative intraprese dalla Societa', ai sensi della lettera a), siano realizzate in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e delle disposizioni emanate dalla Regione nella materia;
c) che la societa' subentri in ogni rapporto attivo e passivo all'Ente Autonomo Fiera di Roma sulla base di uno stato ricognitivo finale redatto da una Societa' di revisione con obbligo di firma dagli atti di bilancio dell'ente prima dell'approvazione dello Statuto;
d) che tutti i contributi erogati a qualsiasi titolo all'Ente Fiera da parte della Regione fino all'effettiva costituzione della societa' vengano rivalutati e considerati ai fini dell'attribuzione alla Regione della quota del capitale della costituenda societa';
e) che il personale dipendente dall'Ente Autonomo Fiera di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, venga mantenuto in servizio presso la "Fiera di Roma S.p.A." con la qualifica ricoperta presso l'Ente Fiera.


Art. 4
(Rappresentanti della Regione nella societa')

1. La Regione e' rappresentata, nell'assemblea della societa', dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia, da lui delegato.

2. Gli altri rappresentanti della Regione nella societa' sono nominati nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti e sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.


Art. 5
(Norma finanziaria)

1. La partecipazione della Regione Lazio alla costituenda societa' Fiera di Roma S.p.A. e' costituita dalla capitalizzazione dei contributi erogati o in corso di erogazione ai sensi della legge regionale del 17 luglio 1989 n. 46, articolo 19 legge regionale del 7 giugno 1990, n. 73, legge regionale 21 aprile 1991 n. 14, articolo 17 legge regionale 3 giugno 1992 n. 36, ed eventuale rivalutazione degli stessi.

2. Gli oneri concernenti le spese generali, notarili, ed altro, faranno carico al competente capitolo n. 11320, gia' iscritto nel bilancio regionale 1995, che presenta la necessaria disponibilita'.


Art. 6
(Norma finale)

1. L'Ente Autonomo Fiera di Roma, come ente strumentale della Regione, continua ad espletare le proprie funzioni fino alla data di omologazione dell'atto costitutivo della societa' "Fiera di Roma S.p.A." da parte del tribunale.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.