L.R. 23 Agosto 1986, n. 26 |
Tutela della maternita'.
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(Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1986, n. 25) ARTICOLO UNICO Le provvidenze a tutela della maternita' di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono applicate a favore dei dipendenti regionali secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |