Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47. Sistema statistico regionale - Sistar Lazio.

Numero della legge: 24
Data: 26 luglio 2002
Numero BUR: 23 S.O. 5
Data BUR: 20/08/2002

L.R. 26 Luglio 2002, n. 24
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47. Sistema statistico regionale - Sistar Lazio.


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:





Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. n. 47/1998)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47, le parole: ”in conformità all’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 32, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14”.


Art. 2
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. n. 47/1998)

1. All’articolo 3 della l.r. n. 47/1998:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Il programma e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6.”;
b) al comma 3, le parole: "ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 4 del 1997” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della l.r. n. 14/1999”.

Art.3
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. n. 47/1998)

1. All’articolo 5, comma 1 della l.r. n. 47/1998 :
a) alla lettera e), la parola: “ISTAT” è sostituita dalla seguente: “SISTAN”;
b) alla lettera f) le parole: "ai sensi della L.R. n. 4 del 1997 e della L.R. n. 5 del 1997” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della l.r. n. 14/1999”;
c) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
        “l bis) promuove, anche attraverso l’erogazione di contributi sulla base di quanto previsto dal programma statistico regionale, la costituzione degli uffici di statistica presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che non vi abbiano ancora provveduto;”;
d) alla lettera m), le parole: “e all’ISTAT entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 322/1989” sono soppresse.






La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 26 luglio 2002


Storace

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.