L.R. 20 Marzo 1995, n. 9 |
Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa.
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(Pubblicata nel B.U. 23 marzo 1995, n. 8, S.O. n. 3) Art. 1 1. Gli importi in vigore al 31 dicembre 1994 delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, previste dalla normativa statale e regionale, sono aumentate del 100 per cento con effetto dal 1° gennaio 1995. 2. Gli aumenti, nella stessa misura e con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa. 3. Gli importi derivanti dall'aumento di cui ai commi 1 e 2 sono arrotondati alle mille lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantita' variabili, per i quali l'arrotondamento va operato, sul totale della tassa o del contributo. Art. 2 1. Gli aumenti di cui all'articolo 1 non si applicano al n. d'ordine 17 - «abilitazione all'esercizio venatorio» della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3 1. L'incremento del gettito tributario di cui alla presente legge e' finalizzato al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione dei piani disposti in materia di smaltimento dei rifiuti dalla legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |