Modifica delle tabelle parametriche approvate con legge regionale 12 settembre 1977, n. 35.

Numero della legge: 71
Data: 18 giugno 1980
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1980

L.R. 18 Giugno 1980, n. 71
Modifica delle tabelle parametriche approvate con legge regionale 12 settembre 1977, n. 35.



Art. 1

Le tabelle D1, D2 e I2 allegate alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.


Art. 2

Il secondo, terzo e quarto comma dell' articolo 12 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 sono sostituiti dai seguenti:
<< Ai soli fini dell' applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D2, la zona omogenea C va suddivisa in due sottozone C1 e C2, la prima delle quali comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate, mentre la seconda comprende le parti del territorio anch' esse destinate a nuovi complessi insediativi che risultino parzialmente edificate ma nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densita' stabiliti dal decreto interministeriale di cui al precedente comma per essere classificate zone omogenee B.
Nell' ambito delle singole zone territoriali omogenee, individuate ai sensi dei precedenti commi, i comuni, sempre ai soli fini dell' applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D2, possono procedere ad una ulteriore suddivisione in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed al grado o alla natura della utilizzazione edificatoria.
Per i comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione il territorio compreso entro il perimetro del centro abitato e' equiparato, ai soli fini dell' applicazione dei coefficenti di cui alla tabella D2, alla zona omogenea B ed il territorio fuori detto perimetro e' equiparato alla zona omogenea C1.
Le zone E sono equparate, agli effetti della presente legge, alle zone C1 >>.


Art. 3

Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge i comuni del Lazio debbono provvedere a modificare, sulla base delle allegate tabelle parametriche, l' incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria gia' determinata ai sensi della legge 12 settembre 1977, n. 35.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1980
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 14 giugno 1980.



ALLEGATO 1


Tabella parametrica per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.
ATTO ALLEGATO
Andamento demografico (parametro D).
Coefficienti (D- 1) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni con incremento demografico maggiore del 6% (art. 7 LR 35/ 1977): // fino a 2.000 abitanti, 0,80;
/ /fino a 5.000 abitanti, 0,80;
// fino a 10.000 abitanti, 0,85;
// fino a 20.000 abitanti, 0,85;
// fino a 50.000 abitanti, 0,90;
// oltre 50.000 abitanti, 0,90;
// Roma 1,00.
Coefficienti (D- 2) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni con incremento demografico dal 6% allo 0% (art. 7 LR 35/ 1977):
// fino a 2.000 abitanti, 0,75;
// fino a 5.000 abitanti, 0,75;
// fino a 10.000 abitanti, 0,75;
// fino a 20.000 abitanti, 0,80;
// fino a 50.000 abitanti, 0,80;
// oltre 50.000 abitanti, 0,90;
// Roma 0,90.
Coefficienti (D- 3) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni con decremento demografico dallo 0% al - 6% (art. 7 LR 35/ 1977:
// fino a 2.000 abitanti, 0,60;
// fino a 5.000 abitanti, 0,60;
// fino a 10.000 abitanti, 0,70;
// fino a 20.000 abitanti, 0,75;
// fino a 50.000 abitanti, 0,75;
// oltre 50.000 abitanti, 0,85;
// Roma 0,85.
Coefficienti (D- 4) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni con decremento demografico oltre il - 6% (art. 7 LR 35/ 1977:
// fino a 2.000 abitanti, 0,50;
// fino a 5.000 abitanti, 0,50;
// fino a 10.000 abitanti, 0,60;
// fino a 20.000 abitanti, 0,60;
// fino a 50.000 abitanti, 0,70;
// oltre 50.000 abitanti, 0,70;
// Roma 0,80.
Carattere geografico (parametro G).
Coefficienti (G- 1) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni su mari e laghi (art. 8 LR 35/ 1977):
// per tutte le classi di comuni 1,05.
Coefficienti (G- 2) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni di montagna (art. 9 LR 35/ 1977):
// fino a 2.000 abitanti, 0,70;
// fino a 5.000 abitanti, 0,80;
// fino a 10.000 abitanti, 0,85;
// fino a 20.000 abitanti, 0,85;
// fino a 50.000 abitanti, 0,85;
// oltre 50.000 abitanti, 0,85;
// Roma 0,90.
Parametro H- 1
Coefficienti (H- 1) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni confinanti con Roma (art. 10 LR 35/ 1977):
// per tutte le classi di comuni, 1,05.
Coefficienti (C- 1) da applicarsi da parte dei comuni al costo di urbanizzazione, in relazione alla loro classificazione secondo il numero degli abitanti (art. 11 LR 35/ 1977):
// fino a 2.000 abitanti, 0,60;
// fino a 5.000 abitanti, 0,65;
// fino a 10.000 abitanti, 0,70;
// fino a 20.000 abitanti, 0,75;
// fino a 50.000 abitanti, 0,80;
// oltre 50.000 abitanti, 0,80;
// Roma 1,00.



ALLEGATO 2


Tabella parametrica da applicarsi da parte dei comuni nelle zone territoriali omogenee individuate nel proprio ambito territoriale (art. 12 e 13 LR 35/ 1977) parametro Z, destinazioni di zona.
ATTO ALLEGATO
Zona A( DM 1444 del 1968):
// nuove costruzioni: da 0,80 a 1,00;
// costruzioni residenziali: demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,30 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,50;
// costruzioni turistiche, commerciali, direzionali: nuove costruzioni 1,00; demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,40 a 0,80; ristrutturazioni da 0,20 a 0,60.
Zona B( DM 1444 del 1968):
// nuove costruzioni: da 0,50 a 0,90;
// costruzioni residenziali: demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,20 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,40;
// costruzioni turistiche, commerciali, direzionali: nuove costruzioni da 0,60 a 0,90; demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,20 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,60.
Zona C1( DM 1444 del 1968):
// nuove costruzioni: 1,00;
// costruzioni residenziali: demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,20 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,40;
// costruzioni turistiche, commerciali, direzionali: nuove costruzioni 1,00; demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,20 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,60.
Zona C2( DM 1444 del 1968):
// nuove costruzioni: da 0,80 a 0,95;
// costruzioni residenziali: demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,20 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,40;
// costruzioni turistiche, commerciali, direzionali: nuove costruzioni da 0,60 a 0,90; demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,20 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,60.



ALLEGATO 3


Tabella I2
Tabella dei parametri per la determinazione dei costi Base di urbanizzazione (art. 15 LR 35/ 1977, VI comma). ATTO ALLEGATO
Parametro D, incremento demografico maggiore del 6%:
// comuni fino a 2.000 abitanti, 0,80;
// comuni fino a 5.000 abitanti, 0,80;
// comuni fino a 10.000 abitanti, 0,85;
// comuni fino a 20.000 abitanti, 0,85;
// comuni fino a 50.000 abitanti, 0,90;
// comuni con oltre 50.000 abitanti, 0,90;
// Roma 1,00.
Parametro D, incremento demografico dal 6% allo 0%:
// comuni fino a 2.000 abitanti, 0,75;
// comuni fino a 5.000 abitanti, 0,75;
// comuni fino a 10.000 abitanti, 0,75;
// comuni fino a 20.000 abitanti, 0,80;
// comuni fino a 50.000 abitanti, 0,80;
// comuni con oltre 50.000 abitanti, 0,90;
// Roma 0,90.
Parametro D, decremento demografico dallo 0% al - 6%:
// comuni fino a 2.000 abitanti, 0,60;
//comuni fino a 5.000 abitanti, 0,60;
//comuni fino a 10.000 abitanti, 0,70;
// comuni fino a 20.000 abitanti, 0,75;
// comuni fino a 50.000 abitanti, 0,75;
// comuni con oltre 50.000 abitanti, 0,85;
// Roma 0,85.
Parametro D, decremento demografico oltre il - 6%:
// comuni fino a 2.000 abitanti, 0,50;
//comuni fino a 5.000 abitanti, 0,50;
//comuni fino a 10.000 abitanti, 0,60;
// comuni fino a 20.000 abitanti, 0,60;
// comuni fino a 50.000 abitanti, 0,70;
// comuni con oltre 50.000 abitanti, 0,70;
// Roma 0,80.
Coefficiente C- 1 da applicarsi da parte dei comuni al costo di urbanizzazione in relazione alla loro classificazione secondo il numero degli abitanti:
// fino a 2.000 abitanti, 0,60;
// fino a 5.000 abitanti, 0,65;
// fino a 10.000 abitanti, 0,70;
//fino a 20.000 abitanti, 0,75;
// fino a 50.000 abitanti, 0,80;
// oltre 50.000 abitanti, 0,80;
//Roma 1,00.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.