L.R. 18 Giugno 1980, n. 71 |
Modifica delle tabelle parametriche approvate con legge regionale 12 settembre 1977, n. 35.
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Art. 1 Le tabelle D1, D2 e I2 allegate alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge. Art. 2 Il secondo, terzo e quarto comma dell' articolo 12 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 sono sostituiti dai seguenti: << Ai soli fini dell' applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D2, la zona omogenea C va suddivisa in due sottozone C1 e C2, la prima delle quali comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate, mentre la seconda comprende le parti del territorio anch' esse destinate a nuovi complessi insediativi che risultino parzialmente edificate ma nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densita' stabiliti dal decreto interministeriale di cui al precedente comma per essere classificate zone omogenee B. Nell' ambito delle singole zone territoriali omogenee, individuate ai sensi dei precedenti commi, i comuni, sempre ai soli fini dell' applicazione dei coefficienti di cui alla tabella D2, possono procedere ad una ulteriore suddivisione in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed al grado o alla natura della utilizzazione edificatoria. Per i comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione il territorio compreso entro il perimetro del centro abitato e' equiparato, ai soli fini dell' applicazione dei coefficenti di cui alla tabella D2, alla zona omogenea B ed il territorio fuori detto perimetro e' equiparato alla zona omogenea C1. Le zone E sono equparate, agli effetti della presente legge, alle zone C1 >>. Art. 3 Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge i comuni del Lazio debbono provvedere a modificare, sulla base delle allegate tabelle parametriche, l' incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria gia' determinata ai sensi della legge 12 settembre 1977, n. 35. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 18 giugno 1980 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 14 giugno 1980. ALLEGATO 1 Tabella parametrica per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione. ATTO ALLEGATO Andamento demografico (parametro D). Coefficienti (D- 1) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni con incremento demografico maggiore del 6% (art. 7 LR 35/ 1977): // fino a 2.000 abitanti, 0,80; / /fino a 5.000 abitanti, 0,80; // fino a 10.000 abitanti, 0,85; // fino a 20.000 abitanti, 0,85; // fino a 50.000 abitanti, 0,90; // oltre 50.000 abitanti, 0,90; // Roma 1,00. Coefficienti (D- 2) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni con incremento demografico dal 6% allo 0% (art. 7 LR 35/ 1977): // fino a 2.000 abitanti, 0,75; // fino a 5.000 abitanti, 0,75; // fino a 10.000 abitanti, 0,75; // fino a 20.000 abitanti, 0,80; // fino a 50.000 abitanti, 0,80; // oltre 50.000 abitanti, 0,90; // Roma 0,90. Coefficienti (D- 3) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni con decremento demografico dallo 0% al - 6% (art. 7 LR 35/ 1977: // fino a 2.000 abitanti, 0,60; // fino a 5.000 abitanti, 0,60; // fino a 10.000 abitanti, 0,70; // fino a 20.000 abitanti, 0,75; // fino a 50.000 abitanti, 0,75; // oltre 50.000 abitanti, 0,85; // Roma 0,85. Coefficienti (D- 4) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni con decremento demografico oltre il - 6% (art. 7 LR 35/ 1977: // fino a 2.000 abitanti, 0,50; // fino a 5.000 abitanti, 0,50; // fino a 10.000 abitanti, 0,60; // fino a 20.000 abitanti, 0,60; // fino a 50.000 abitanti, 0,70; // oltre 50.000 abitanti, 0,70; // Roma 0,80. Carattere geografico (parametro G). Coefficienti (G- 1) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni su mari e laghi (art. 8 LR 35/ 1977): // per tutte le classi di comuni 1,05. Coefficienti (G- 2) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni di montagna (art. 9 LR 35/ 1977): // fino a 2.000 abitanti, 0,70; // fino a 5.000 abitanti, 0,80; // fino a 10.000 abitanti, 0,85; // fino a 20.000 abitanti, 0,85; // fino a 50.000 abitanti, 0,85; // oltre 50.000 abitanti, 0,85; // Roma 0,90. Parametro H- 1 Coefficienti (H- 1) per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione nei comuni confinanti con Roma (art. 10 LR 35/ 1977): // per tutte le classi di comuni, 1,05. Coefficienti (C- 1) da applicarsi da parte dei comuni al costo di urbanizzazione, in relazione alla loro classificazione secondo il numero degli abitanti (art. 11 LR 35/ 1977): // fino a 2.000 abitanti, 0,60; // fino a 5.000 abitanti, 0,65; // fino a 10.000 abitanti, 0,70; // fino a 20.000 abitanti, 0,75; // fino a 50.000 abitanti, 0,80; // oltre 50.000 abitanti, 0,80; // Roma 1,00. ALLEGATO 2 Tabella parametrica da applicarsi da parte dei comuni nelle zone territoriali omogenee individuate nel proprio ambito territoriale (art. 12 e 13 LR 35/ 1977) parametro Z, destinazioni di zona. ATTO ALLEGATO Zona A( DM 1444 del 1968): // nuove costruzioni: da 0,80 a 1,00; // costruzioni residenziali: demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,30 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,50; // costruzioni turistiche, commerciali, direzionali: nuove costruzioni 1,00; demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,40 a 0,80; ristrutturazioni da 0,20 a 0,60. Zona B( DM 1444 del 1968): // nuove costruzioni: da 0,50 a 0,90; // costruzioni residenziali: demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,20 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,40; // costruzioni turistiche, commerciali, direzionali: nuove costruzioni da 0,60 a 0,90; demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,20 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,60. Zona C1( DM 1444 del 1968): // nuove costruzioni: 1,00; // costruzioni residenziali: demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,20 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,40; // costruzioni turistiche, commerciali, direzionali: nuove costruzioni 1,00; demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,20 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,60. Zona C2( DM 1444 del 1968): // nuove costruzioni: da 0,80 a 0,95; // costruzioni residenziali: demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,20 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,40; // costruzioni turistiche, commerciali, direzionali: nuove costruzioni da 0,60 a 0,90; demolizioni e/ o ricostruzioni da 0,20 a 0,60; ristrutturazioni da 0,20 a 0,60. ALLEGATO 3 Tabella I2 Tabella dei parametri per la determinazione dei costi Base di urbanizzazione (art. 15 LR 35/ 1977, VI comma). ATTO ALLEGATO Parametro D, incremento demografico maggiore del 6%: // comuni fino a 2.000 abitanti, 0,80; // comuni fino a 5.000 abitanti, 0,80; // comuni fino a 10.000 abitanti, 0,85; // comuni fino a 20.000 abitanti, 0,85; // comuni fino a 50.000 abitanti, 0,90; // comuni con oltre 50.000 abitanti, 0,90; // Roma 1,00. Parametro D, incremento demografico dal 6% allo 0%: // comuni fino a 2.000 abitanti, 0,75; // comuni fino a 5.000 abitanti, 0,75; // comuni fino a 10.000 abitanti, 0,75; // comuni fino a 20.000 abitanti, 0,80; // comuni fino a 50.000 abitanti, 0,80; // comuni con oltre 50.000 abitanti, 0,90; // Roma 0,90. Parametro D, decremento demografico dallo 0% al - 6%: // comuni fino a 2.000 abitanti, 0,60; //comuni fino a 5.000 abitanti, 0,60; //comuni fino a 10.000 abitanti, 0,70; // comuni fino a 20.000 abitanti, 0,75; // comuni fino a 50.000 abitanti, 0,75; // comuni con oltre 50.000 abitanti, 0,85; // Roma 0,85. Parametro D, decremento demografico oltre il - 6%: // comuni fino a 2.000 abitanti, 0,50; //comuni fino a 5.000 abitanti, 0,50; //comuni fino a 10.000 abitanti, 0,60; // comuni fino a 20.000 abitanti, 0,60; // comuni fino a 50.000 abitanti, 0,70; // comuni con oltre 50.000 abitanti, 0,70; // Roma 0,80. Coefficiente C- 1 da applicarsi da parte dei comuni al costo di urbanizzazione in relazione alla loro classificazione secondo il numero degli abitanti: // fino a 2.000 abitanti, 0,60; // fino a 5.000 abitanti, 0,65; // fino a 10.000 abitanti, 0,70; //fino a 20.000 abitanti, 0,75; // fino a 50.000 abitanti, 0,80; // oltre 50.000 abitanti, 0,80; //Roma 1,00. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |