L.R. 25 Marzo 1996, n. 11 |
Modificazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni concernente:"Istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici ele infrastrutture".
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Art. 1 1.I progetti esecutivi delle opere edilizie finanziate a norma della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 35, esaminati favorevolmente dal nucleo di valutazione regionale, istituito con deliberazione della Giunta n. 10824 del 23 dicembre 1993, non sono soggetti al parere del comitato tecnico consultivo regionale di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |