Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'impostaerariale di trascrizione al pubblico registro automobilistico (A.R.I.E.T.).

Numero della legge: 79
Data: 21 dicembre 1991
Numero BUR: 35
Data BUR: 27/12/1991

L.R. 21 Dicembre 1991, n. 79
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'impostaerariale di trascrizione al pubblico registro automobilistico (A.R.I.E.T.).

(Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1991, n. 35, S.O. n. 8)


Art. 1

1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (A.R.I.E.T.) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione eseguite sui pubblici registri automobilistici della Regione e' determinata nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale.


Art. 2

1. Per quanto riguarda la liquidazione, la riscossione e la repressione delle violazioni relative all'addizionale di cui al precedente articolo, si applicano le norme contenute nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.


Art. 3


1. L'addizionale regionale, nella misura di cui al precedente articolo 1, si applica alle formalita' conseguenti ad atti formati e successioni apertesi dal 1° gennaio 1992.


Art. 4

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.