L.R. 21 Dicembre 1991, n. 79 |
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'impostaerariale di trascrizione al pubblico registro automobilistico (A.R.I.E.T.).
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(Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1991, n. 35, S.O. n. 8) Art. 1 1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (A.R.I.E.T.) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione eseguite sui pubblici registri automobilistici della Regione e' determinata nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale. Art. 2 1. Per quanto riguarda la liquidazione, la riscossione e la repressione delle violazioni relative all'addizionale di cui al precedente articolo, si applicano le norme contenute nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Art. 3 1. L'addizionale regionale, nella misura di cui al precedente articolo 1, si applica alle formalita' conseguenti ad atti formati e successioni apertesi dal 1° gennaio 1992. Art. 4 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |