L.R. 03 Settembre 1979, n. 64 |
Norme per l' inquadramento nei ruoli regionali del personale della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell' infanzia - ONMI e conseguente modifica della dotazione organica di cui all' articolo 14 della legge regionale n. 11 del 5 febbraio 1979.
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Art. 1 E' inquadrato nei ruoli organici regionali il personale della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell' infanzia - ONMI, di cui al decreto del Ministero della sanita' in data 29 ottobre 1977. L' inquadramento decorre dal 1° novembre 1977. Art. 2 Il personale verra' inquadrato nella qualifica funzionale di cui alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, corrispondente alla qualifica rivestita all' atto dell' inquadramento. Ai fini della determinazione dell' anzianita' pregressa il servizio prestato presso un ente pubblico e' computato secondo le percentuali indicate di seguito: al 100 per cento il servizio di ruolo prestato in carriera corrispondente o superiore alla qualifica funzionale regionale di inquadramento; al 75 per cento il servizio di ruolo prestato in carriera corrispondente alla qualifica funzionale regionale immediatamente inferiore; al 50 per cento il servizio di ruolo prestato in carriere corrispondenti alle restanti qualifiche funzionali regionali, nonche' il servizio prestato in qualita' di dipendente non di ruolo. Ai soli effetti economici sono inoltre computati, secondo le percentuali indicate nel comma precedente, tutti i restanti periodi di lavoro subordinato, sia se disciplinato da norme di diritto pubblico sia se regolato da norme di diritto privato, effettivamente prestato alle dipendenze di amministrazioni dello Stato (civili, militari, ad ordinamento autonomo), di enti di diritto pubblico, anche economici, nonche' di enti pubblici, anche economici. Ove il trattamento economico spettante a seguito dell' inquadramento nei ruoli regionali, sia inferiore a quello tabellare in godimento presso l' amministrazione di provenienza all' atto dell' inquadramento, e' attribuito un assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile, pari alla differenza fra i due trattamenti. Art. 3 In conseguenza dell' inquadramento nei ruoli regionali del personale della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell' infanzia la dotazione organica di cui all' articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, e' cosi' modificata: qualifica funzionario direttivo n. 676 qualifica collaboratore n. 1.408 qualifica assistente n. 1.196 qualifica ausiliario specializzato n. 319 qualifica ausiliario qualificato n. 126 qualifica ausiliario n. 0 Art. 4 Alla maggiore spesa per il personale contemplato dalla presente legge, prevista in L. 250.000.000, di cui L. 150.000.000 relative agli esercizi 1977 e 1978 e lire 100.000.000, relative all' esercizio 1979, sara' fatto fronte mediante prelevamento dal capitolo n. 990031 (fondo di riserva) e con relativo aumento del capitolo n. 525011 del bilancio regionale per l' anno 1979. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |