VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996, APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1996, N. 17.

Numero della legge: 46
Data: 15 novembre 1996
Numero BUR: 32
Data BUR: 20/11/1996

L.R. 15 Novembre 1996, n. 46
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996, APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1996, N. 17.

(Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1996, n. 32, S.O. n. 4)



Art. 1

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e cassa:

Cap. 15103 Premi di assicurazione, incendi, r.c., infortuni e vigilanza notturna - L. 5.000.000.000

Cap. 15107 Lavori di straordinaria manutenzione e messa a norma degli edifici e degli impianti di proprieta' regionale o in uso con l'obbligo della straordinaria manutenzione + L. 4.673.607.777

Cap. 15204 Spese per la pulizia, riscaldamento e condizionamento d'aria nei locali degli uffici della regione e per l'acquisto del relativo materiale tecnico accessorio - L. 973.607.777

Cap. 15206 Spese per il pagamento dei canoni per acqua, luce, energia elettrica, gas degli uffici regionali + L. 800.000.000

Cap. 15210 Acquisto, distribuzione, manutenzione, noleggio e riparazione di macchine per scrivere, per calcolo, per stampa e di quanto altro possa occorrere per l'attrezzatura degli uffici della Regione + L. 150.000.000

Cap. 15212 Spese per la fornitura di materiale di cancelleria, di carta, di stampati comuni e speciali, prodotti cartotecnici e materiale di rilegatoria per il fabbisogno degli uffici della Regione, minute spese d'ufficio + L. 200.000.000

Cap. 15226 Spese di trasporto, trasloco e facchinaggio + L. 150.000.000


Art. 2

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.