Rendiconto generale per l' esercizio finanziario1986 della Regione Lazio.

Numero della legge: 28
Data: 18 maggio 1988
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1988

L.R. 18 Maggio 1988, n. 28
Rendiconto generale per l' esercizio finanziario1986 della Regione Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1988, n. 20, S.O. n. 1)


Art. 1

1. I residui attivi e passivi iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione dell' anno finanziario 1986 con legge regionale 11 giugno 1986, n. 20, vengono modificati per adeguare l' entita' dei medesimi agli importi determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 1986, 1787, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 novembre 1986, n. 31, elenchi << A >> e << B >> allegati alla presente legge, e, per quanto concerne i capitoli di spesa n. 01305, n. 15995, n. 16995 e n. 28531, compresi nel predetto elenco << B >>, rideterminati nella misura a fianco di ciascuno indicata.


Art. 2

1. La giacenza di cassa proveniente dall' esercizio 1985, indicata in via presuntiva nel predetto bilancio di previsione in L. 75.000.000.000, viene definitivamente accertata in L¿ 82.976.963.453.

Art. 3

1. Per effetto del recepimento in bilancio delle risultanze contabili definitive di cui ai precedenti articoli, il saldo finanziario della gestione 1985 iscritto nel bilancio di previsione 1986 nell' importo presunto di L. 487.179.929.104, viene accertato in L. 216.742.372.566, di cui L. 2.970.000.000 vengono defalcate ai sensi dell' articolo 16, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento alla data del 31 dicembre 1985 e L¿ 213.772.372.566 saranno iscritte nello stato di previsione dell' entrata del bilancio 1986.


Art. 4

1. E' autorizzato l' adeguamento alla somma effettivamente accertata od impegnata degli stanziamenti di competenza dei sottoindicati capitoli del settore << partite di giro >> per le somme a fianco di ciascuno indicate:
Entrata
capitolo n. 05100 + L. 10.787.586.016
capitolo n. 05101 + L. 577.567.625
capitolo n. 05104 + L. 6.000
capitolo n. 05105 + L. 16.350.398.000
capitolo n. 05110 + L. 2.662.695
capitolo n. 05142 + L. 26.761.702
capitolo n. 05144 + L. 329.525.557
capitolo n. 05150 + L. 5.529.226.455.346 capitolo n. 05195 + L. 100.000
capitolo n. 05196 + L. 698.197.322
Spesa
capitolo n. 32001 + L. 2.077.567.625
capitolo n. 32002 + L. 9.287.586.016
capitolo n. 32003 + L. 16.350.398.000
capitolo n. 32201 + L. 6.000
capitolo n. 32301 + L. 2.662.695
capitolo n. 32401 + L. 26.761.702
capitolo n. 32403 + L. 329.525.557
capitolo n. 32515 + L. 100.000
capitolo n. 32601 + L. 698.197.322
capitolo n. 32800 + L. 5.529.226.455.346


Art. 5

1. Conseguentemente alle modifiche introdotte nel bilancio 1986 con l' articolo 1 della presente legge, si prende atto della necessita' di adeguare all' entita' delle somme effettivamente erogate gli stanziamenti di cassa dei sottoindicati capitoli di spesa per le somme a fianco di ciascuno indicate capitolo n. 01203 + L. 362.724.761
capitolo n. 01320 + L. 3.880.000
capitolo n. 06700 + L. 960.820.710
capitolo n. 14201 + L. 347.354.000
capitolo n. 31021 - L. 1.674.779.471


Art. 6

1. La variazione in aumento in termini di cassa a valere sul capitolo di spesa n. 15351, disposta con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 1986, n. 289. e' di L. 87.112.480 anziche' di L. 97.112.480.


Art. 7

1. Le variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa sui capitoli di spesa n. 01271, n. 01272, n. 01274, n. 01275 e n. 01276, disposte con l' articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, debbono intendersi riferite alla sola competenza.


Art. 8

1. I residui passivi formatisi sulla competenza del capitolo di spesa n. 16853 nell' esercizio finanziario 1985 sono trasferiti al capitolo di spesa n. 16851 del medesimo esercizio finanziario.


Art. 9

1. La variazione, in termini di competenza e di cassa, disposta, in aumento sul capitolo di spesa n. 30504 ed in diminuzione sul capitolo di spesa n. 29802, con l' articolo 6 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, deve intendersi riferita alla sola competenza.


Art. 10

1. La variazione in aumento, in termini di competenza e di cassa, disposta sul capitolo di spesa n. 16856 con l' articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 25, deve intendersi riferita alla sola competenza.


Art. 11

1. Per la regolarizzazione delle uscite derivanti dall' esecuzione sulle giacenze di cassa della tesoreria regionale di atti ingiuntivi di sequestro disposte con sentenze della magistratura ordinaria, per il pagamento di creditori della Regione, per un importo complessivo dal 1981 al 1986 di L. 853.422.620, il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri atti, nell' esercizio in corso, lo stanziamento della somma occorrente sul capitolo di spesa n. 26113 mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine, nonche' l' emanazione degli atti amministrativi necessari alla regolarizzazione medesima.


Art. 12

1. E' approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l' anno finanziario 1986 e il relativo saldo finanziario, cosi' come risulta dagli articoli seguenti.


Art. 13

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione, le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate alla Regione, le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti od aziende regionali, le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti, le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie, le entrate per contabilita' speciali, accertate nell' esercizio finanziario 1986 per la competenza dello esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:
11.754.515.486.898
delle quali furono riscosse 10.862.004.107.193 e rimangono da riscuotere 892.511.379.705


Art. 14

1. Le spese per lo sviluppo dell' apparato produttivo e dell' occupazione, le spese per la politica delle infrastrutture, le spese per la riqualificazione dei servizi e degli interventi per il benessere sociale, le spese per l' utilizzazione e l' assetto del territorio e le spese per l' organizzazione istituzionale, impegnate nell' esercizio 1986 per la competenza dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in: 12.127.721.414.869
delle quali furono pagate 11.267.045.118.842 e rimangono da pagare 860.676.296.027


Art. 15

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell' esercizio 1986, risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:
entrate complessive accertate 11.754.515.486.898 spese complessive impegnate 12.127.721.414.869
Differenza 373.205.927.971 (-)


Art. 16

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 1985 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive: 1.026.412.075.612
di cui:
- riscossi durante l' esercizio 1986 835.904.288.085
- eliminati per insussistenza 0
- in aumento per rettifiche in sede di riaccertamento 0
Restano da riscuotere al 31 dicembre 1986 190.507.787.527


Art. 17

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 1985 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive: 892.646.666.499
di cui:
- pagati durante l' esercizio 1986 466.058.674.422
- eliminati in sede di riaccertamento durante l' esercizio 1986 e per perenzione 195.591.732.742
Restano da pagare al 31 dicembre 1986 230.996.259.335


Art. 18

1. I residui attivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1986 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 1985 e precedenti (articolo 16) 190.507.787.527 somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell' esercizio 1986 (articolo 13) 892.511.379.705
Totale residui attivi al 31 dicembre 1986 1.083.019.167.232


Art. 19

1. I residui passivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1986 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti sommme:
somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 1985 e precedenti (articolo 17) 230.996.259.335 somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell' esercizio 1986 (articolo 14) 860.676.296.027 Totale residui passivi al 31 dicembre 1986 1.091.672.555.362


Art. 20

1. L' avanzo di cassa alla chiusura dell' esercizio finanziario 1986 e' stabilito in L. 47.781.565.467 in base alle seguenti risultanze: avanzo di cassa al 31 dicembre 1985 82.976.963.453 (+) riscossioni dell' esercizio 1986:
a) in conto competenza (articolo 13) 10.862.004.107.193 (+) b) in conto residui attivi (articolo 16) 835.904.288.085 (+) pagamenti dell' esercizio 1986:
b) in conto competenza (articolo 14) 11.267.045.118.842 (-) b) in conto residui passivi (articolo 17) 466.058.674.422 (-) Avanzo finanziario al 31 dicembre 1986 47.781.565.467 (+)


Art. 21

1. L' avanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio finanziario 1986 e' stabilito in L. 39.128.177.337 in base alle seguenti risultanze:
avanzo di cassa al 31 dicembre 1986 (articolo 20) 47.781.565.467 (+)
residui attivi al 31 dicembre 1986 (articolo 18) 1.083.019.167.232 (+)
residui passivi al 31 dicembre 1986 (articolo 19) 1.091.672.555.362 (-)
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1986 39.128.177.337 (+)


Art. 22

1. L' avanzo di amministrazione alla chiusura dell' esercizio finanziario 1986 e' stabilito in L. 39.128.177.337 di cui L. 35.828.177.337 disponibili per il bilancio 1987, in base alle seguenti risultanze:
differenza di cui all' articolo 15 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell' esercizio 1986 373.205.927.971 (-) avanzo di amministrazione dell' esercizio 1985 (legge regionale 20 maggio 1987, n. 30) ed articolo 3 presente legge 213.772.372.566 (+) somma accantonata al 31 dicembre 1985 per essere utilizzata per il finanziamento di leggi ai sensi dell' articolo 16, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 2.970.000.000 (+) eliminazione nell' esercizio 1986 di residui passivi lasciati dagli esercizi 1985 e precedenti (articolo 16) 0 aumento dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento 0
Avanzo di amministrazione anno finanziario 1986 39.128.177.337 (+) somma accantonata ai sensi dell' art. 16, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento alla data del 31 dicembre 1986 3.300.000.000 (-) Avanzo di amministrazione disponibile per l' esercizio 1987 35.828.177.337 (+)


Art. 23

1. Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, l' avanzo di amministrazione di cui al precedente articolo 22 di L. 35.828.177.337 viene iscritto nello stato di previsione della entrata per l' anno finanziario 1987.


Art. 24

1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l' esercizio finanziario 1986 comportano un avanzo di amministrazione di L. 1.660.613.349 in base alla seguente dimostrazione:
Entrata
somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta regionale per l' esercizio 1986 24.370.000.000
interessi attivi 735.521.723
entrate varie ed eventuali 3.802.097.404 partite di giro 3.802.097.404
Totale entrata 28.947.083.200
Spesa
somme pagate o rimaste da pagare per l' esercizio 1986 24.012.760.915
partite di giro 3.802.097.404
Totale spesa 27.814.858.319
differenza (entrata meno spesa) 1.132.224.881 eliminazione residui passivi 1984 per perenzione amministrativa 528.388.458
Avanzo di amministrazione 1986 1.660.613.349


Art. 25

1. L' avanzo di amministrazione di cui al precedente articolo 24 di L. 1.660.613.349 viene introitato al capitolo n. 03320 dello stato di previsione dell' entrata dell' esercizio 1987 denominato << Recupero dell' avanzo di amministrazione del Consiglio regionale >> ed iscritto al capitolo di spesa n. 31001 << Fondi di riserva per spese obbligatorie >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.