Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio diprevisione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1989(articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

Numero della legge: 39
Data: 15 giugno 1989
Numero BUR: 17
Data BUR: 24/06/1989

L.R. 15 Giugno 1989, n. 39
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio diprevisione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1989(articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).


(Pubblicata nel B.U. 24 giugno 1989, n. 17, S.O. n. 2)


Art. 1

1. Limitatamente all' anno 1989, e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all' allegato quadro " A ".


Art. 2

1. Limitatamente all' anno 1989, e' autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione, di provvedimenti legislativi dello Stato di cui al quadro " B ", concernenti interventi per i quali l' Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti legislativi ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione.


Art. 3

1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell' articolo 1- quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, il quadro " C " alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa afferenti l' attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo per il triennio 1989/ 1991.


Art. 4

1. L' articolo 24 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30 viene sostituito dal seguente:

" Art. 24

1. Il pagamento degli interessi sui prestiti contratti da cooperative e da consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici per l' acquisizione del capitale necessario loro occorrente ivi comprese le corresponsioni di acconti ai conferenti di cui all' articolo 1, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, compete anche alle cooperative ortofrutticole rapportato alla media annuale dei conferimenti dei soci.

2. La scadenza dei predetti prestiti non puo' essere superiore a quattro mesi, considerato come il tempo necessario perche' la vendita e l' introito del relativo prezzo possa avvenire senza danno per i produttori. ".


Art. 5

1. Al fine di intervenire per favorire il potenziamento, la qualificazione ed il sostegno alle attivita' di prevenzione e cura delle patologie di rilievo sociale, nonche' per l' attuazione della legge n. 164 del 1982 sulla rettificazione del sesso, la Regione interviene con uno stanziamento di L. 500 milioni relativamente al 1989.

2. Alla copertura per l' anno 1989 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 31011.


Art. 6
(Omissis).


Art. 7

1. L' ammontare del trasferimento costante pluriennale a favore dell' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio), da iscrivere al capitolo n. 01502 per il conseguimento delle finalita' operative e programmatiche e' fissato, a decorrere dal 1989, in L. 15.600 milioni, di cui L. 14.000 milioni per gli interventi pluriennali gia' previsti nel bilancio pluriennale 1988/ 1990 relativamente alle annualita' 1989 e successive L. 1.600 milioni per l' ammortamento dei rimborsi a favore delle cooperative o loro consorzi degli oneri per l' adeguamento di impianti agro - industriali di proprieta' dell' ERSAL gestiti dalle medesime.

2. Il medesimo capitolo n. 01502 e' incrementato, per l' anno 1989, di L. 4.500 milioni per la realizzazione di interventi di adeguamento, manutenzione straordinaria e completamento delle iniziative disposte e finanziate ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58.


Art. 8

1. Il capitolo n. 01502 e' incrementato di L. 3 miliardi per migliorare l' assetto delle strutture agro - industriali, per potenziare la capacita' di innovazione tecnologica e il riassetto gestionale della cooperazione agricola.


Art. 9

1. Il capitolo n. 01502 " Contributi alle spese di funzionamento dell' ERSAL di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10 ", e' incrementato di L. 1.000 milioni vincolati alla realizzazione di progetti realizzabili nell' esercizio 1989 per la valorizzazione a fini agricoli delle risorse geotermiche dell' Alto Viterbese.


Art. 10

1. Il capitolo n. 01601 e' incrementato di L. 1.500 milioni per progetti di valorizzazione delle attivita' di sviluppo agrituristico a base cooperativistica nelle aree svantaggiate e protette del Lazio, con particolare riferimento a quelle agricole ricadenti nei parchi nazionali ivi comprese le relative zone di rispetto.


Art. 11

1. I limiti di L. 300 milioni previsti nell' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, sono elevati a L. 1.500 milioni.



ALLEGATO QUADRO "A" "B" "C" OMISSIS

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.