L.R. 05 Febbraio 1979, n. 13 |
Costituzione di un fondo speciale per l' assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture.
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Art. 1 (Costituzione del fondo speciale) La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall' articolo 45 dello statuto e nell' ambito delle proprie competenze costituisce ed assegna alla FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, a norma dell' articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, un " fondo speciale " per l' assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese sostenute dagli operatori per realizzare, nelle zone ed aree industriali di cui al successivo articolo 5, infrastrutture singole o comuni. Art. 2 (Ripartizione del fondo) Per le finalita' di cui al precedente articolo il fondo viene ripartito in due quote rispettivamente del trenta per cento e del settanta per cento destinate: a) all' assistenza finanziaria alle imprese artigiane; b) al concorso nelle spese sostenute dagli operatori per realizzare, nelle zone ed aree industriali di cui al successivo articolo, infrastrutture singole o comuni per nuovi insediamenti produttivi. Art. 3 (Finalita') La FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, e' incaricata di utilizzare la quota del fondo di cui al precedente articolo sub - a) per facilitare alle imprese artigiane singole o associate l' accesso al credito a medio termine per la realizzazione di programmi di: riconversione e ristrutturazione; ampliamento e ammodernamento; nuove iniziative. A questi fini la FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, puo' concedere: a) la prestazione di fidejussioni; b) il concorso agli interessi attivi bancari percepiti per mutui a medio termine che possono essere configurati come contributi in conto canoni su operazioni di leasing. La quota di cui al precedente articolo sub - a) viene ripartita in due quote, rispettivamente: di due terzi per la prestazione di fidejussioni; di un terzo per il concorso agli interessi bancari e ai contributi in conto canoni di cui al punto b) del precedente comma. Gli interessi che maturano sulle somme depositate per la prestazione di fidejussione vengono destinati al concorso agli interessi di cui al punto b) del precedente articolo. Qualora la quota riservata per le prestazioni di fidejussione non dovesse essere totalmente impegnata, la rimanenza puo' essere utilizzata per il concorso agli interessi attivi bancari. Art. 4 (Concorso alle spese per la realizzazione di infrastrutture) La FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, e' incaricata di utilizzare la quota del fondo di cui all' articolo 2, lettera b), per concorrere in tutto o in parte, anche attraverso forme di locazione finanziaria all' abbattimento degli oneri derivanti da finanziamenti per la realizzazione, nelle aree e zone di cui al successivo articolo 5, di opere e infrastrutture destinate all' uso, singolo o comune, dei vari insediamenti industriali. Art. 5 (Ambito territoriale d' intervento) I programmi ammessi ai benefici di cui alla presente legge debbono riguardare le iniziative localizzate o da localizzare nelle aree non incentivate dalla Cassa per il Mezzogiorno. I programmi relativi a nuovi insediamenti produttivi debbono riguardare con preferenza e nell' ordine iniziative da localizzare: nelle aree attrezzate promosse o incentivate dalla Regione, o comunque previste nei programmi globali o settoriali della Regione stessa; in aree all' uopo previste dagli strumenti urbanistici dei comprensori economico - urbanistici di cui alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71 e successive modificazioni; in aree previste dagli strumenti urbanistici delle comunita' montane di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e successive modificazioni; in aree previste dagli strumenti urbanistici comunali. Art. 6 (Procedure per l' ammissione agli interventi previsti dal fondo) Le richieste di intervento, a valere sul fondo speciale di cui alla presente legge, sono rivolte alla FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, corredate dalla necessaria documentazione. Il parere di conformita' deve essere rilasciato dal comitato di cui al successivo articolo 7 entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo. In assenza di pronuncia da parte del predetto comitato la domanda si intende accolta. Il parere di conformita' non riguarda ne' gli aspetti tecnici ne' la quantificazione degli interventi. L' istruttoria viene espletata dagli uffici della FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, entro un termine di quarantacinque giorni dalla presentazione delle domande; gli uffici possono richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata, ivi compresa l' esibizione di bilanci certificati. I termini di cui ai precedenti commi non possono subire piu' di una interruzione. Art. 7 (Parere di conformita') I singoli interventi a valere sul fondo, istruiti e formalizzati a norma del precedente articolo 6, sono sottoposti al parere di conformita' di un comitato costituito dagli assessori regionali alla programmazione e al bilancio e all' industria commercio e artigianato nonche' da un consigliere regionale indicato dalle commissioni competenti. Partecipa altresi' con voto consultivo il presidente della FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo. Il comitato e' convocato e presieduto dall' assessore alla programmazione. Il comitato verifica la conformita' delle proposte di intervento ai requisiti indicati all' articolo 5 esprimendo un parere di conformita' positivo o negativo. Il comitato sottopone annualmente alla Giunta il consuntivo di attivita' svolta in ciascun esercizio. Art. 8 (Criteri di intervento) La valutazione della ammissibilita' ai benefici di cui alla presente legge favorira' prioritariamente le iniziative che: 1) assumano rilievo sotto il profilo del mantenimento e dell' aumento dell' occupazione anche in relazione al rapporto capitale lavoro e alle prospettive di sviluppi dell' azienda e avendo riguardo alle caratteristiche demografiche e socio - occupazionali della zona; 2) contribuiscano a realizzare specifici progetti operativi della Regione o approvati da questa; 3) ricadano in aree o settori ritenuti prioritari nei programmi regionali o approvati dalla Regione; 4) realizzino un' integrazione con l' economia locale ed in particolare con quella agricola; 5) si riferiscano a produzioni caratterizzate da elevato valore aggiunto e/ o ad alto livello tecnologico; 6) siano assunte da imprese associate; 7) siano finalizzate a produzioni assegnate precedentemente alla esportazione o a sostituire beni importati. Art. 9 (Interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie) Le richieste d' intervento, a valere sul fondo speciale per la parte relativa alla prestazione di garanzie fidejussorie, relative ad iniziative non localizzate ne' da localizzare nelle aree attrezzate di cui all' art. 5 sono ammesse per un importo di norma non superiore al 50 per cento del finanziamento che verra' concesso per la realizzazione del programma approvato. La prestazione della garanzia fidejussoria non puo' comunque di norma superare il limite massimo di lire 70 milioni per programmi presentati da singole imprese artigiane e di L. 150 milioni per programmi presentati da consorzi tra imprese per i loro fini istituzionali. I piani di rientro della garanzia fidejussoria debbono esaurirsi di norma nell' arco dei cinque anni. Per le iniziative localizzate o da localizzare nelle aree attrezzate di cui all' art. 5 i predetti limiti sono modificati come segue: l' importo concesso a garanzia puo' raggiungere il 70 per cento del finanziamento ottenuto per il programma approvato; i limiti massimi di intervento possono raggiungere l' importo di L. 100 milioni per programmi presentati da singole imprese artigiane e di L. 200 milioni per programmi presentati da consorzi tra imprese artigiane. La durata massima della fidejussione puo' raggiungere i nove anni. La Giunta regionale sentite, le competenti commissioni consiliari, puo' autorizzare la FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, alla prestazione di garanzie fidejussorie per importi superiori a quelli indicati nel presente articolo per iniziative di particolare rilevanza al fine del perseguimento degli obiettivi del programma regionale. La FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, su conforme parere del comitato di cui all' art. 7, e' autorizzata ad istituire gli opportuni accordi tra gli enti e gli istituti autorizzati all' esercizio del credito a medio termine. Gli uffici della FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, cureranno l' espletamento delle domande dei richiedenti presso gli istituti ed enti di cui sopra. I benefici di cui al presente articolo ed al successivo art. 12, non sono cumulabili con altri analoghi benefici eventualmente concessi da enti di diritto pubblico in base a disposizioni regionali, nazionali o internazionali. Art. 10 (Adempimenti e spese di gestione) La FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, dovra' presentare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo di cui alla presente legge relativa all' anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa. Alle spese di gestione del fondo speciale la FILAS SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, fara' fronte utilizzando la percentuale del 3 per cento dei fondi conferiti dalla Regione. Art. 11 (Garanzie) La garanzia di cui alla presente legge e' di natura sussidiaria e si esplica entro i limiti di cui al precedente art. 9 fino all' ammontare del 100 per cento della perdita di istituti e aziende di credito che dimostrino di aver sofferto dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito. L' accantonamento obbligatorio da effettuarsi per ogni singola prestazione di garanzia fidejussoria dovra' risultare non superiore al 25 per cento dell' ammontare della esposizione in essere. La FILAS SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, puo' prestare in alternativa alla fidejussione garanzie di tipo assicurativo. Art. 12 (Concorso agli interessi passivi) Gli interventi sul fondo speciale per la parte relativa all' abbattimento degli interessi attivi bancari e dei contributi in conto canoni sono attuati secondo le priorita' precedentemente indicate a proposito di garanzie fidejussorie ed entro i limiti previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, sul credito agevolato in favore dell' artigianato. La misura del concorso agli interessi e dei contributi in conto canoni di cui al precedente comma e' determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' assessore all' industria di concerto con l' assessore alla programmazione e non puo', comunque essere superiore a quella prevista dalle corrispondenti norme statali a carico dell' Artigiancassa. Art. 13 Per gli interventi di cui alla presente legge, la Regione destina complessivamente L. 10 miliardi che andranno a costituire il fondo speciale di cui all' art. 1. Per l' anno finanziario 1978 e' autorizzata la spesa di L. 900 milioni. La suddetta spesa di L. 900 milioni viene iscritta, in termini di competenza, al cap. n. 530261, codice progetto 0200, che si istituisce nel bilancio regionale per l' anno finanziario 1978, con la seguente denominazione " Costituzione di un fondo speciale presso la FILAS SpA Finanziaria laziale di sviluppo, per l' assistenza finanziaria alle imprese artigiane di produzione, in forma singola o associata e per il concorso nelle spese per la realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali ". All' onere derivante dai commi precedenti si fa fronte, quanto a L. 500 milioni con la corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al cap. n. 22682 (elenco n. 5, partita n. 6) del bilancio regionale per l' anno finanziario 1977 e quanto a L. 400 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del cap. n. 900133 (fondo di riserva per spese impreviste) del bilancio regionale per l' anno finanziario 1978. Ai fini della gestione di cassa, al cap. n. 530261 viene attribuita la dotazione di L. 900 milioni; corrispondentemente sono ridotti gli stanziamenti di cassa dei capitoli n. 900132 (fondo di riserva da utilizzare per l' integrazione delle previsioni di cassa, art. 19, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15), e capitolo n. 900133 (fondo di riserva per le spese impreviste), rispettivamente di L. 500 milioni e di L. 400 milioni. Art. 14 Le variazioni di bilancio per l' anno finanziario 1978, disposte dal precedente art. 13, sono riportate nel bilancio pluriennale 1978- 1981. Ai sensi del quarto comma dell' art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per gli esercizi successivi, l' entita' della relativa spesa verra' determinata con legge di bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |