L.R. 06 Giugno 1984, n. 22 |
Modifica alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, concernente:<< Disciplina per la sistemazione in pianta stabiledei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull' occupazione giovanile >>.
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(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1984, n. 17) ARTICOLO UNICO Il penultimo comma dell' articolo 5 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, e' cosi' sostituito: << Ai giovani di cui al precedente comma e' attribuito, fino all' immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, normativo, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell' ente presso il quale prestano servizio ed e' corrisposto il trattamento retributivo previsto per il personale di ruolo, in possesso di una anzianita' corrispondente a quella maturata dai giovani stessi dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed appartenente al livello funzionale per l' accesso al quale i medesimi hanno superato l' esame di idoneita' >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |