L.R. 01 Settembre 1999, n. 23 |
MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 10.11.1998 N. 49. "SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI DEI CITTADINI DI ALTRE REGIONI D'ITALIA PRESENTI NEL TERRITORIO LAZIALE.
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s.o. n.2 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 49, le parole: "venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell'atto deliberativo di istituzione dell'albo di cui all'articolo 3 della presente legge". 2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 49/98 la parola "triennale" e' sostituita con "annuale" e le parole "15 gennaio" sono sostituite dalle parole "31 ottobre". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 1 settembre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 agosto 1999. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |