| L.R. 18 Febbraio 2005, n. 11 |
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"Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche".
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Modifica al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 come da ultimo modificato dall’articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 2005, n. 6) 1. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 1/1986, come da ultimo modificato dall’articolo 8 della l.r. 6/2005, è sostituito dal seguente: “4. Non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.”. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 18 febbraio 2005 Storace |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |