L.R. 14 Settembre 1982, n. 36 |
Variazione al bilancio regionale di previsione per l' anno 1982.
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(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1982, n. 27) ARTICOLO UNICO Nel bilancio di previsione della Regione Lazio, per l' anno finanziario 1982, sono apportate le seguenti variazioni: Tabella A Stato di previsione dell' entrata: Capitolo 01320. - Modifica della denominazione. Quota per il fondo sanitario nazionale di parte corrente competenza L. + 382.905.000.000, Cassa L. + 382.905.000.000 Capitolo 01324 - Di nuova istituzione. - Assegnazione dello Stato a completamento del riparto del fondo sanitario nazionale per l' anno 1981 Competenza L. + 326.114.639.000, Cassa L. + 326.114.639.000 Capitolo 01326 - Di nuova istituzione. - Quota del fondo sanitario nazionale in conto capitale Competenza L. + 38.137.000.000, Cassa L. + 38.137.000.000 Capitolo 00203. - Quote del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Competenza L. + 11.820.393.561, Cassa L. + 11.531.403.561 Totale Competenza L. + 758.977.032.561, Cassa L. + 758.688.042.561 Tabella B Capitolo 13001. - Spese correnti delle unita' sanitarie locali (legge 23 dicembre 1978, n. 833) Competenza L. + 432.905.000.000, Cassa L. + 432.905.000.000 Capitolo 13003 - Di nuova istituzione. - Erogazione della quota assegnata dallo Stato a completamento del riparto del fondo sanitario nazionale parte corrente per l' anno 1981 Competenza L. + 326.114.639.000, Cassa L. + 326.114.639.000 Capitolo 13201. - Spese di investimento nel campo dell' assistenza sanitaria Competenza L. - 11.863.000.000, Cassa L. - 11.863.000.000 Capitolo 15401 - Di nuova istituzione. - Assegnazione fondi alle Accademie belle arti per il conferimento degli assegni di studio istituiti con legge 17 febbraio 1968, n. 80 (spese obbligatorie) per memoria Capitolo 29001. - Fondo di riserva per spese obbligatorie (elenco n. 1) Competenza L. + 11.820.393.561, Cassa L. + 11.531.403.561 Totale Competenza L. + 758.977.032.561, Cassa + 758.688.042.561 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |