Divieto di usare volatili per il tiro a volo.

Numero della legge: 27
Data: 29 aprile 1980
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/1980

L.R. 29 Aprile 1980, n. 27
Divieto di usare volatili per il tiro a volo.







Art. 1


E' vietato a chiunque usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo.
Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all' articolo 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.


Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.