L.R. 29 Aprile 1980, n. 27 |
Divieto di usare volatili per il tiro a volo.
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Art. 1 E' vietato a chiunque usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo. Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all' articolo 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |