L.R. 20 Marzo 1995, n. 7 |
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale
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(Pubblicata nel B.U. 23 marzo 1995, n. 8, S.O. n. 3) Art. 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, usato come combustibile, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, ed al successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, e' fissata nella misura corrispondente alla meta' dell'imposta erariale e comunque non superiore a L. 50 e non inferiore a L. 10 per metro cubo di gas erogato. Qualora la meta' del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a L. 10 al metro cubo l'addizionale e' dovuta nella detta misura minima. 2. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, a carico delle utenze esenti, e' determinata nella misura di L. 50 per metro cubo. Art. 2 1. Per la liquidazione, la riscossione e la repressione delle violazioni relative all'addizionale e all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, si applicano le norme contenute nel capo II decreto legislativo n. 398 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3 1. L'incremento del gettito tributario di cui alla presente legge e' finalizzato al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione del programma per il potenziamento dei trasporti pubblici nel Lazio, con particolare riguardo al piano di acquisti di nuovi autobus disposto con l'articolo 18 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21 Art. 4 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |