L.R. 25 Febbraio 1992, n. 24 |
Proroga del termine per l'attivita' di assistente domiciliare e dei servizi tutelari previsto al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n.42
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Art. 1 Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42 concernente: "Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari", introdotto con la legge regionale 5 marzo 1990, n. 24, cosi' come modificato dalla legge regionale 21 marzo 1991, n. 12 e' prorogato al 31 dicembre 1992. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |