| L.R. 04 Febbraio 1975, n. 17 |
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Istituzione del Comitato regionale di coordinamento di cui all' art. 20 del DL 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
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Art. 1 E' istituito, presso la Regione Lazio, il Comitato regionale per il coordinamento dell' attivita' degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione sanitaria regionale e con l' attivita' degli enti ospedalieri, di cui all' art. 20 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Detto Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' presieduto dall' Assessore alla Sanita' della Regione ed e' composto: a) dal Presidente della Commissione consiliare per la sanita' ed igiene della Regione, con funzioni di vicepresidente; b) da tre membri della Commissione consiliare alla sanita' ed igiene della Regione; c) da un medico provinciale della Regione; d) da quattro rappresentanti degli enti mutualistici a carattere nazionale; e) da due rappresentanti delle Casse mutue degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti; f) da due rappresentanti delle Casse mutue aziendali, operanti nella regione; g) da sette rappresentanti dei Comuni o dei Consigli circoscrizionali di Roma designati dalla sezione regionale della Associazione nazionale dei Comuni d' Italia; h) da due rappresentanti delle Province, designati dalla sezione regionale dell' Unione delle Province d' Italia; i) da tre rappresentanti degli ospedali designati dall' associazione regionale ospedali del Lazio; l) da tre esperti nominati dal Consiglio regionale; m) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Federazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo amministrativo dell' Assessorato alla Sanita' della Regione. Il Comitato regionale puo' organizzarsi in sezioni e costituire gruppi di lavoro anche con la partecipazione di esperti estranei all' Amministrazione regionale. Il Comitato resta in carica fino allo scioglimento degli enti mutualistici previsto dall' art. 12/ bis del DL 8- 7- 1974, n. 264, convertito nella legge 17- 8- 1974, n. 386 e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La partecipazione alle sedute del Comitato e dei relativi Gruppi di lavoro e' gratuita. Art. 2 Il Comitato di cui al precedente articolo, esprime parere su richiesta degli organi regionali e formula proposte in ordine: - al passaggio delle competenze degli enti mutualistici alla Regione ai sensi del DL 8 luglio 1974 n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386; - al coordinamento delle attivita' sanitarie extraospedaliere con quelle ospedaliere; - al coordinamento, agli effetti del piano sanitario regionale, dell' attivita' di tutti gli organismi e strutture di interesse sanitario a livello comprensoriale; - alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici e nosologici ai fini della programmazione sanitaria regionale; - alla formazione permanente degli operatori sanitari e amministrativi impiegati nei servizi sanitari; - all' adeguamento dei contingenti numerici e dei criteri di scelta del personale da comandare presso la Regione ai sensi dell' art. 19 del DL 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386; - alle iniziative intese alla preparazione e all' avvio della riforma sanitaria; - ad ogni altra attivita' ed iniziativa in materia di assistenza ospedaliera. Il Comitato deve essere, in ogni caso, sentito sulle questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell' ambito della Regione. Art. 3 La presente legge e' dichiarata urgente ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 4 febbraio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 gennaio 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |