Interventi creditizi in agricoltura.

Numero della legge: 10
Data: 31 gennaio 1979
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1979

L.R. 31 Gennaio 1979, n. 10
Interventi creditizi in agricoltura.





Art. 1

La Regione Lazio, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, concorre:
a) al pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione contratti da produttori singoli ed associati e da cooperative agricole; tali benefici sono accordati con priorita' alle cooperative agricole ed ai coltivatori diretti singoli ed associati; a tali categorie va destinato non meno del settanta per cento dell' intero stanziamento annuale della presente legge;
b) al pagamento degli interessi sui prestiti contratti da cooperative e da consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici per l' acquisizione del capitale di esercizio loro occorrente ivi compresa la corresponsione di acconto ai conferenti.


Art. 2
(Tassi di interesse)

Il concorso della Regione al pagamento degli interessi e' fissato nella misura del nove per cento per i territori montani e svantaggiati ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 10 maggio 1976, n. 352 e dell' otto per cento per tutti gli altri territori restando a carico dei prestatari la differenza sino alla copertura del tasso massimo di riferimento determinato ai sensi della legislazione nazionale vigente.
Qualora il tasso a carico dei prestatari risultasse inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell' articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la misura percentuale del concorso della Regione, di cui al primo comma del presente articolo, proporzionalmente ridotta, verra' fissata con decreto del Presidente della Giunta.


Art. 3
(Procedure)

Le domande di prestito agevolato di cui all' articolo 1, lettera a), vanno presentate agli istituti di credito o enti abilitati all' esercizio del credito agrario i quali provvederanno ad erogare il credito di conduzione entro venti giorni dalla ricezione della domanda, secondo l' ordine cronologico di presentazione nell' ambito delle categorie.
Le domande di prestito superiori a L. 30.000.000 da parte dei singoli coltivatori e quelle superiori a L. 100.000.000 da parte di associazioni dei produttori e di cooperative vanno presentate contestualmente all' istituto di credito o ente prescelto ed al settore decentrato dell' agricoltura competente per territorio.
Detto settore trasmettera' all' istituto di credito o ente il proprio parere sulla richiesta entro venti giorni dalla ricezione della domanda.
L' istituto od ente finanziatore concedera' il prestito entro dieci giorni dalla data di acquisizione del parere di cui al comma precedente.
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 1, lettera b), dovranno essere presentate contestualmente all' istituto di credito o ente prescelto e al settore decentrato dell' agricoltura competente per territorio.
Detto settore emettera' il nulla - osta alla concessione del prestito entro venti giorni dal ricevimento della domanda.
L' istituto o ente finanziatore eroghera' il prestito entro dieci giorni dall' acquisizione del nulla - osta di cui al precedente comma.


Art. 4
(Ripartizione fondi)

Per l' utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge, la Giunta regionale provvede, su proposta dell' assessore all' agricoltura, sentita la commissione consiliare dell' agricoltura, alla ripartizione per territori ed istituti per gli interventi di cui all' articolo 1, lettera a), e solo territoriale per gli interventi di cui all' articolo 1, lettera b), delle disponibilita' finanziarie annuali, con riferimento agli specifici obiettivi di sviluppo agricolo delle zone, privilegiando quelle interne, collinari e montane.


Art. 5
(Onerosita' passive)

La Regione Lazio altresi' concorre:
a) al pagamento degli interessi sui mutui ventennali, parificati al credito agrario di miglioramento, contratti da cooperative agricole o dall' Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - ERSAL, che hanno eseguito, ristrutturato, ampliato, completato con opere o attrezzature indispensabili per il loro funzionamento impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici o hanno in corso tali opere, per la copertura dei maggiori costi intervenuti nel corso delle realizzazioni rispetto alle previsioni e per la quota non inclusa nelle determinazioni dei finanziamenti pubblici;
b) al pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali, parificati al credito di esercizio e con i tassi d' interesse stabiliti al precedente articolo 2, contratti da cooperative tra produttori agricoli, che gestiscono propri impianti di produzione, raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, per la trasformazione di passivita' onerose derivanti dalla gestione degli impianti esistenti al 31 dicembre 1976 ed in essere alla data del 10 luglio 1977, su un importo non superiore al 70 per cento del loro ammontare e purche', alla totale estinzione delle medesime, concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.


Art. 6
(Procedure)

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui ai punti a) e b) dell' articolo 5 dovranno essere presentate al settore decentrato dell' agricoltura competente per territorio, che, dopo averle istruite, le trasmettera' all' assessorato all' agricoltura.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura, su proposta dell' assessore all' agricoltura, deliberera' l' accoglimento delle domande, la concessione e la liquidazione dell' intervento regionale. Per accedere all' agevolazione di cui all' articolo 5 le cooperative devono assolvere alle seguenti condizioni:
1) risultare costituite o trasformate in societa' cooperative a responsabilita' limitata ed essere iscritte nell' apposito registro prefettizio;
2) avere, ovvero adottare, uno statuto che comporti l' obbligo per ciascun socio, recando la disciplina prevista in apposito regolamento, del totale conferimento del proprio prodotto e la previsione di adeguate penalita' nel caso di inadempienza;
3) aver tenuto regolarmente, nell' ultimo biennio, i libri sociali e le prescritte scritture contabili;
4) approntare un piano operativo, possibilmente realizzabile in non piu' di cinque anni, assumendo, con deliberazione assembleare, l' impegno di attuarlo e di conformarsi alle richieste di varianti ed alle direttive dell' amministrazione regionale.


Art. 7

(Garanzia interbancaria)

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra singoli ed associati, cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all' articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all' ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l' esperimento delle procedure di riscossione coattiva.
Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all' atto della prima somministrazione, sull' importo originario del prestito, le previste trattenute da versare al fondo interbancario di garanzia.


Art. 8
(Agevolazioni fiscali)

Alle operazioni di prestito di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 e successive.


Art. 9
(Liquidazione agli istituti)

Alla liquidazione in favore dell' istituto di credito o ente delle somme a carico della Regione si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' agricoltura, sulla base di rendiconti trimestrali, muniti del visto del collegio sindacale, presentati dagli istituti di credito o enti finanziatori.


Art. 10
(Cumulo)

Il concorso al pagamento degli interessi di cui ai precedenti articoli non potra' essere cumulato per le stesse operazioni con altre provvidenze previste da leggi statali e/ o regionali.


Art. 11
(Contributi sulle spese di gestione)

La Regione Lazio, al fine di favorire la difesa economica dei prodotti agricoli, concede, altresi', alle cooperative e loro consorzi, con preferenza di quelli aderenti ad associazioni di produttori legalmente riconosciute, contributi sulle spese di gestione specifiche per le operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici.
Il contributo viene concesso, nella misura massima del venticinque per cento delle spese complessive di gestione, in rapporto alla produzione realmente gestita, a favore di cooperative e loro consorzi interessati a produzioni il cui mercato nell' annata agraria ha presentato gravi difficolta' e notevoli squilibri rispetto alla media del triennio precedente.
Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate ai settori decentrati dell' agricoltura che provvederanno all' istruttoria, nonche' alla concessione e liquidazione dei contributi, sulla base delle assegnazioni provinciali.
La Giunta regionale, sentita la commissione agricoltura, delibera lo stato di crisi di cui al secondo comma, l' entita' del contributo da corrispondere agli organismi associativi e l' ammontare da assegnare ai settori decentrati dell' agricoltura interessati.


Art. 12
(Norme finanziarie)

Per la realizzazione degli interventi previsti dall' articolo 1, lettere a) e b), della presente legge la spesa necessaria sara' determinata annualmente con legge di bilancio.
Per la concessione degli interventi previsti dall' articolo 5, lettere a) e b), e dall' articolo 11 e' autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 per l' anno 1979.
Alla copertura dell' onere si provvedera' mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo n. 101299 (fondo globale) del bilancio regionale per l' anno 1978 ai sensi dell' articolo 20, quarto comma, della legge 12 aprile 1977, n. 15.
I suddetti fondi saranno iscritti in appositi capitoli da istituire nel bilancio 1979 in termini di competenza e di cassa con le seguenti denominazioni e stanziamenti:
Concorso negli interessi sui mutui ventennali di miglioramento per le passivita' onerose L. 500.000.000
Concorso negli interessi sui prestiti quinquennali per le passivita' onerose L. 200.000.000
Contributi in conto capitale sulle spese di gestione L. 600.000.000
Per gli anni successivi la spesa necessaria per la presente legge sara' determinata annualmente con la legge di bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, al bilancio 1979 le necessarie variazioni.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.