Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 78 del 18 settembre 1979 recante: " Norme per l' attuazione del diritto allo studio ".

Numero della legge: 95
Data: 7 dicembre 1979
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1979

L.R. 07 Dicembre 1979, n. 95
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 78 del 18 settembre 1979 recante: " Norme per l' attuazione del diritto allo studio ".



ARTICOLO UNICO

Alla legge regionale n. 78 del 18 settembre 1979 recante: " Norme per l' attuazione del diritto allo studio " sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
L' articolo 9 e' cosi' sostituito:
" I comuni o consorzi di comuni, sentiti i consigli di circolo e di istituto, nonche' il consiglio scolastico distrettuale, deliberano, entro il 15 marzo di ogni anno, un piano di intervento nel settore del diritto allo studio relativo all' anno scolastico successivo indicando, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, le necessarie priorita' tenendo conto della accertata gratuita' della frequenza.
Con la stessa deliberazione i comuni o consorzi di comuni approvano altresi' le richieste di interventi integrativi di cui all' articolo 10 relativi alle lettere a), d), e), f), g), h), i), l), o), dell' articolo 3.
Copia della deliberazione deve essere inviata alla Regione Lazio - assessorato alla cultura - entro il 31 marzo, unitamente a copia dei pareri espressi dai consigli di circolo e di istituto e dal consiglio scolastico distrettuale, nonche' separati progetti per ciascuno degli interventi integrativi.
Gli enti locali, gli enti, le istituzioni ed associazioni presentano alla Regione - assessorato alla cultura - entro lo stesso mese, le proposte relative alle attivita' di promozione educativa di cui all' articolo 4, lettere e) e f), sentiti i consigli scolastici distrettuali, tenuto conto delle direttive contenute nella deliberazione del Consiglio regionale di cui al quarto comma dell' articolo 10, allegando alle stesse i relativi progetti ai sensi dell' articolo 23, unitamente a copia della deliberazione di approvazione ".
Al primo comma dell' articolo 10, per quanto concerne gli interventi integrativi di cui all' articolo 3, dopo la lettera l) e' aggiunta la lettera " o) ". All' articolo 17, secondo comma, le parole " Il Consiglio regionale emana " sono sostituite con le seguenti: " I comuni emanano ".
Dopo l' articolo 26 e' aggiunto il seguente:

" Art. 27
(Norme transitorie)

Per l' anno scolastico 1979/ 1980 il termine di cui al secondo comma dell' articolo 9 e quello di cui all' articolo 21, primo comma, e' stabilito al 31 ottobre 1979, mentre quello per la presentazione delle proposte di cui all' ultimo comma dell' articolo 9 relative agli interventi previsti alle lettere e) ed f) dell' articolo 4, e' stabilito in quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione del Consiglio regionale di cui al quarto comma dell' articolo 10.
In deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma dell' articolo 10, per l' anno scolastico 1979/ 1980, il piano annuale di assegnazione di fondi destinati agli interventi integrativi di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i), l), o) dell' articolo 3, e' approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre 1979, mentre il piano riguardante gli interventi di cui alle lettere c) ed f) dell' articolo 4 e' approvato dal Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle relative proposte. Per l' adozione di tali provvedimenti si prescinde dall' approvazione dei relativi piani triennali.
Per il primo piano annuale, la deliberazione del Consiglio regionale di cui al quarto comma dell' articolo 10 e' adottata senza il parere della consulta regionale per il diritto allo studio e l' educazione permanente.
La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare ai comuni, sedi di istituti professionali di Stato con annesso convitto, le somme necessarie per il conferimento o la conferma, per l' anno scolastico 1979/ 1980, di posti gratuiti e semigratuiti nei convitti. L' intervento regionale comprende anche l' erogazione di somme ai comuni per l' assegnazione o conferma di posti gratuiti e semigratuiti in pensionati convenzionati, limitatamente a quegli istituti professionali in cui tale forma di assistenza e' stata gia' attuata nell' anno scolastico 1978/ 1979 ".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.