L.R. 29 Dicembre 1978, n. 78 |
Modalita' di attuazione dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 in merito a biblioteche popolari, centri sociali di educazione permanente, centri di lettura, servizio nazionale di lettura.
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Art. 1 (Applicazione delle norme regionali alle funzioni trasferite) L' esercizio delle funzioni amministrative in materia di musei e biblioteche di enti locali trasferite alla Regione con l' art. 47, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' disciplinato, per quanto non viene disposto dalla presente legge, dalle leggi regionali 8 marzo 1975, n. 30; 23 dicembre 1976, n. 64; 28 giugno 1977, n. 21. La Regione trasferisce ai comuni i servizi specificati nel secondo comma del suddetto articolo, secondo le modalita' indicate dalla presente legge. Art. 2 (Biblioteche popolari) Le biblioteche popolari con il personale ed i beni in dotazione vengono trasferite ai comuni in cui esse hanno sede. Art. 3 (Centri di lettura e centri sociali di educazione permanente) I centri di lettura e i centri sociali di educazione permanente sono soppressi. Il patrimonio di tali centri, ai sensi dell' art. 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' trasferito ai comuni in cui essi hanno sede. Tale patrimonio viene utilizzato dalla biblioteca dell' ente locale e dal sistema bibliotecario cui il comune aderisce. Laddove non esista la biblioteca dell' ente locale, i beni dei centri costituiscono un patrimonio iniziale per l' istituzione della biblioteca comunale. Alla consegna dei beni mobili e immobili provvederanno un rappresentante del provveditore agli studi, un rappresentante del comune che prende in consegna il materiale e un rappresentante dell' ufficio regionale competente in materia. Art. 4 (Personale) Il personale di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato dei suddetti centri, e' trasferito, a domanda dell' interessato, al comune che lo assegnera' alla propria biblioteca comunale o consorziale. All' inquadramento di detto personale nei ruoli organici dei comuni di destinazione, si provvedera' con le modalita' che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978. Art. 5 (Servizio nazionale di lettura) Il servizio nazionale di lettura si identifichera' con i sistemi bibliotecari previsti dall' art. 6, comma primo e secondo, della legge 8 marzo 1975, n. 30 ed il relativo patrimonio, ai sensi dell' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' trasferito ai comuni presso i quali attualmente si trova a titolo di deposito. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 23 dicembre 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |