Interventi straordinari della Regione per l'attuazione dei Progetti divalorizzazione turistico-ambientale del "lago di Bolsena".

Numero della legge: 19
Data: 19 febbraio 1992
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1992

L.R. 19 Febbraio 1992, n. 19
Interventi straordinari della Regione per l'attuazione dei Progetti divalorizzazione turistico-ambientale del "lago di Bolsena".



Art. 1

1. La Regione e' autorizzata a promuovere l'attuazione di progetti di iniziativa intercomunale denominati Progetti di valorizzazione turistico- ambientale del lago di Bolsena» concernenti interventi straordinari di restauro, recupero e valorizzazione di beni ambientali e culturali finalizzati alla qualificazione ed allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio del bacino lacuale.


Art. 2

1. I progetti riguardanti gli interventi di cui al precedente articolo dovranno essere presentati dagli enti locali o dai loro consorzi alla Giunta regionale che, previo parere della soprintendenza archeologica interessata e sulla scorta della proposta avanzata dal settore programmazione, interventi intersettoriali, adottera' la deliberazione di finanziamento dei progetti.

2. I progetti presentati alla Regione devono essere sottoposti all'assessorato urbanistica e tutela ambientale per i nulla-osta di competenza, sentita la competente commissione consiliare permanente.


Art. 3

1. I progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena interesseranno la realizzazione dei sottoindicati interventi straordinari, nel cui ambito il settore alla programmazione proporra' piani di attuazione prioritaria, tenuto conto degli stanziamenti iscritti annualmente a tale scopo nel bilancio regionale:
1) nel comune di Bolsena:
a) centro di formazione ed informazione turistico-ambientale;
b) aree attrezzate lungolago;
2) nel comune di Capodimonte:
a) museo centro di informazione e documentazione antiche civilta' del lago;
b) aree attrezzate nell'ambito del promontorio dell'antico borgo;
3) nel comune di Gradoli:
a) area attrezzata per il tempo libero di Pian del Rosso;
b) casa per ferie di San Magno con centro d'informazione sulla cultura ed il folklore del lago;
4) nel comune di Grotte di Castro:
a) parco archeologico di Pianezze e di Cento Camere;
b) sistemazione lungolago;
5) nel comune di San Lorenzo Nuovo:
a) centro San Giovanni per gli scambi culturali tra popoli europei;
b) aree attrezzate lungolago;
6) nel comune di Marta:
a) incentivazione e ristrutturazione del patrimonio ambientale del lungolago;
b) centro per interventi di recupero socio-culturale per il turismo della terza eta';
7) nel comune di Valentano:
a) foresteria per 50 posti per interventi di natura turistico- ambientale per corsi estivi di restauro della ceramica;
8) nel comune di Montefiascone:
a) parco attrezzato in localita' «Marcello»;
b) strada rivierasca con aree e verde attrezzato.


Art. 4

1. L'erogazione agli enti locali e loro consorzi, interessati dai predetti finanziamenti, viene effettuato nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale di impegno della spesa; la restante somma e' erogata secondo le modalita' stabilite nel secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.


Art. 5

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, sara' finanziato ciascun anno con apposito articolo della legge regionale finanziaria per la redazione del bilancio annuale, sulla scorta delle scelte adottate ai sensi del precedente articolo 3.

2. La spesa autorizzata per l'anno 1992 e' stabilita in L. 2.000 milioni. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1992 viene pertanto istituito nel settore interventi intersettoriali il capitolo n. 25710 denominato: «Interventi straordinari per l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena» con lo stanziamento di L. 2.000 milioni.

3. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo della somma appositamente accantonata nel fondo globale capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera i) per l'anno 1992.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.