L.R. 03 Dicembre 1982, n. 52 |
Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasportodi interesse regionale.
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(Pubblicata nel B.U.14 dicembre 1982, n. 34, S.O. n. 2) TITOLO I Generalita' Art. 1 La presente legge disciplina le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale contemplati dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, di competenza della Regione Lazio, esclusi gli autoservizi di gran turismo. Le tariffe minime sono determinate tenuto conto delle misure di copertura del costo effettivo del servizio stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, ed in funzione delle risorse attribuite alla Regione Lazio in sede di ripartizione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui al titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, al fine di conseguire l' equilibrio economico dei bilanci dei servizi stessi in aderenza a quanto stabilito nell' articolo 6 della citata legge. Art. 2 Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale vengono fissate almeno annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, tenuto conto delle variazioni del costo di produzione del servizio, della percentuale minima del costo da ricoprire con i ricavi del traffico, nonche' della misura dei contributi di esercizio consentita dalle assegnazioni di cui al secondo comma dell' articolo 1 della presente legge. Per l' anno in corso, per il periodo a far tempo dall' entrata in vigore della presente legge, le tariffe anzidette sono fissate in L. 300 e gli abbonamenti regolati secondo i criteri di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 153. La tariffa per il collegamento diretto Roma/ air terminal - aeroporto Fiumicino e' fissata in L. 3.500. TITOLO II Servizi extraurbani Art. 3 Il sistema tariffario da applicare sui pubblici servizi automobilistici extraurbani di competenza regionale, esclusi quelli di gran turismo, e' articolato sui seguenti titoli di viaggio: biglietto di corsa semplice, valido per l' effettuazione di un solo viaggio senza fermate intermedie; biglietto di abbonamento settimanale, con validita' dal lunedi' al sabato della settimana per la quale viene rilasciato, senza limitazione nel numero dei viaggi; biglietto di abbonamento mensile, valido per tutti i giorni del mese solare per il quale viene rilasciato, senza limitazione del numero dei viaggi. I predetti abbonamenti danno titolo ad utilizzare in maniera indifferenziata gli autobus delle linee ordinarie transitanti sulla relazione di validita' dell' abbonamento e consentono fermate intermedie nell' ambito della relativa tratta di validita'. Gli abbonamenti sono individuali e nominativi; per il loro acquisto gli utenti debbono munirsi di apposita tessera di riconoscimento di durata quinquennale rilasciata dall' azienda esercente. I prezzi dei biglietti di corsa semplice sono determinati per classi di percorrenza di dieci in dieci chilometri per le percorrenze fino a cento chilometri e di venti in venti chilometri per le percorrenze di maggiore lunghezza; le frazioni di chilometro si intendono arrotondate all' unita' superiore. La distanza tassabile e' pari alla media degli estremi di ogni classe di percorrenza con arrotondamento al chilometro superiore. Il prezzo del biglietto di corsa semplice per le varie relazioni e' pari al prodotto tra la base tariffaria chilometrica determinata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all' articolo 2 della presente legge e la distanza tassabile, con arrotondamento alle lire cento superiori. Per ogni relazione, il prezzo e' calcolato in base alla distanza del percorso diretto, con esclusione di eventuali deviazioni. Il prezzo minimo e' fissato per le percorrenze di lunghezza fino a dieci chilometri. I biglietti vengono rilasciati solo per le relazioni tra fermate per le quali e' previsto il frazionamento di tariffa; qualora in un centro urbano esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il relativo prezzo si applica a tutte quelle comprese nello stesso centro. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 2 della presente legge vengono stabiliti: a) le basi tariffarie chilometriche applicabili per il calcolo della tariffa, assumendo a parametro massimo di riferimento quelle in vigore per il trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato (tariffa ordinaria - prima classe - adulti) in percentuale decrescente all' incremento della distanza tassabile; b) il costo della tessera di riconoscimento occorrente per l' acquisto degli abbonamenti; c) i coefficienti, in ragione di biglietti di corsa semplice, per il calcolo dei prezzi degli abbonamenti settimanali e mensili, i quali non possono essere inferiori a 5 e 18, rispettivamente per gli abbonamenti settimanali e per quelli mensili. I bambini di altezza non superiore al metro, se accompagnati da persona munita di titolo di viaggio, vengono trasportati gratuitamente, purche' non occupino posti a sedere. Art. 4 Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con se' gratuitamente un solo bagaglio, purche' di dimensioni non superiori a centimetri 50x30x25. E' consentito il trasporto di bagaglio di dimensioni superiori nonche' di ulteriori colli, nei limiti della disponibilita' di spazio sugli autobus; per ciascuno di essi il viaggiatore e' tenuto ad acquistare un biglietto di prezzo corrispondente a quello relativo al percorso minimo tassabile in atto sul servizio. Il trasporto di bagagli, pacchi e colli non accompagnati e' consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio, previa apposita autorizzazione rilasciata alle aziende da parte dell' assessorato regionale ai trasporti. Art. 5 Su richiesta dell' esercente, puo' essere autorizzato dall' assessorato regionale ai trasporti l' espletamento del servizio con l' impiego del solo conducente, mediante la installazione sugli autobus di macchine obliteratrici od emettitrici di biglietti. Art. 6 Alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale e' fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o semi - gratuiti validi sulle linee da esse gestite, all' infuori di quelle previste dal successivo articolo 8 e dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 7 La Giunta regionale, sentita le Commissione consiliare permanente competente, per determinati servizi extraurbani (e per quelli sostitutivi) di competenza regionale, puo' stabilire prezzi di biglietti di corsa semplice e di abbonamenti diversi da quanto previsto negli articoli precedenti, nei casi per i quali si ravvisi l' esigenza di particolari condizioni di trasporto, ovvero un coordinamento tariffario con altri servizi automobilistici o tra automobilistici, ferroviari e metropolitani. La Giunta regionale, nei casi di cui sopra ed ove i provvedimenti comportino riduzioni degli introiti previsti, provvedera' ad indicare le apposite coperture finanziarie. Art. 8 Hanno diritto al viaggio gratuito nei giorni feriali e festivi e senza limitazione di orario, sugli autoservizi ordinari di concessione regionale: a) i cittadini residenti nel Lazio titolari di pensione sociale, di minimo di pensione INPS (istituto nazionale della previdenza sociale), ovvero che abbiano una invalidita' permanente riconosciuta in misura superiore al 50 per cento; b) gli appartenenti all' arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, al corpo della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, degli agenti di custodia ed al corpo forestale dello Stato. Gli utenti di cui alla lettera a) dovranno essere muniti di apposite tessere rilasciate dall' ACOTRAL (azienda consortile trasporti laziali) dietro presentazione di documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti nonche' comprovanti che il loro personale reddito annuo, calcolato agli effetti dell' IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), non risulti superiore alla fascia di reddito alta prevista dall' articolo 14- septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Gli appartenenti alle categorie di cui alla lettera b) hanno diritto al viaggio gratuito per i percorsi necessitati da ragioni di servizio; gli stessi, a tal fine, saranno muniti, a cura dei rispettivi comandi, di apposite tessere impersonali che l' ACOTRAL (azienda consortile trasporti laziali) rilascera' ai comandi medesimi secondo il numero annualmente concordato. TITOLO III Servizi urbani Art. 9 Per i servizi urbani il sistema tariffario e' deliberato dai singoli comuni per i servizi di rispettiva competenza, tenendo conto delle tariffe minime fissate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 2 della presente legge, entro trenta giorni dalla data di adozione di tale atto amministrativo. TITOLO IV Disposizioni comuni Art. 10 I viaggiatori dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di regolare titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell' intero percorso e ad esibirlo al personale incaricato. Chiunque contravvenga all' obbligo di cui al precedente comma sara' soggetto, oltre al pagamento del biglietto di corsa semplice calcolato dal capolinea origine di corsa, anche ad una sanzione amministrativa dell' importo di L. 10.000 per i servizi urbani e di lire 15.000 per i servizi extraurbani, in caso di pagamento contestuale al rilevamento dell' infrazione. All' accertamento delle irregolarita' provvede il personale preposto dall' esercente il servizio, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dallo esercente stesso. Le somme introitate a titolo di sanzione, in deroga alle norme di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, saranno incamerate dall' esercente il servizio. TITOLO V Disposizioni finali Art. 11 Sono abrogate le leggi regionali 31 luglio 1978, n. 36, 21 dicembre 1978, n. 77, 28 febbraio 1980, n. 16, 20 giugno 1980, n. 73, 21 dicembre 1981, n. 36, ed ogni altra disposizione di legge regionale in contrasto con le norme di cui alla presente legge. Le leggi sopracitate mantengono, tuttavia, la loro validita' fino all' effettiva applicazione della disciplina stabilita dalla presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |