Modifica dell'articolo 6 dello Statuto dell'Ente Autonomo Fiera di Roma dicui alla legge regionale del 23 dicembre 1982, n. 60.

Numero della legge: 9
Data: 18 aprile 1994
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1994

L.R. 18 Aprile 1994, n. 9
Modifica dell'articolo 6 dello Statuto dell'Ente Autonomo Fiera di Roma dicui alla legge regionale del 23 dicembre 1982, n. 60.

(Pubblicata nel B.U. 20 aprile 1994, n. 11, S.O. n. 2).


Art. 1

L'articolo 6 dello statuto dell'ente autonomo Fiera di Roma, di cui alla legge regionale del 23 dicembre 1982, n. 60, e' abrogato ed e' sostituito dalla seguente dizione:

«Art. 6

1. Il presidente dell'ente e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

2. Egli ha legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio generale e la giunta esecutiva, dispone l'esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario per assicurare la continuita' e la regolarita' della gestione dell'ente.

3. E' coadiuvato da due vice presidenti, che lo sostituiscono ad ogni effetto, in caso di assenza od impedimento.

4. In mancanza di delega le funzioni presidenziali sono esercitate dal vice presidente piu' anziano in carica, e, in caso di pari anzianita' di carica, dal piu' anziano d'eta'.

5. I vice presidenti sono nominati con decreto dei Presidente della Giunta regionale, su proposta del consiglio generale tra i cui componenti devono essere scelti.

6. Il presidente ed i vice presidenti durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati.

7. Il consiglio generale dell'ente stabilira', con proprio atto deliberativo, le modalita' e la determinazione delle indennita' di carica».

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.