L.R. 26 Gennaio 1979, n. 6 |
Modificazioni agli articoli 8, 9, 11, 19 e 20, della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 e successive modificazioni, recante norme sulla riorganizzazione funzionale dei servizi socio - sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della citta' di Roma.
|
Art. 1 Il primo comma dell' art. 8 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39 e' cosi' sostituito: " In attesa dell' emanazione dei provvedimenti di attuazione della riforma sanitaria e dell' approvazione del piano socio - sanitario regionale sulla base delle linee direttive approvate dal Consiglio regionale, la Regione provvede alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri esistenti nel comune di Roma ". Art. 2 All' art. 9 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, le lettere f) e g) sono cosi' sostituite: " f) Scorporo dell' ospedale S. Giacomo dall' ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, scorporo dell' ospedale poli - specialistico provinciale Nuovo Regina Margherita, con annesso istituto di cura per le malattie della senescenza Carlo Scotti e dell' ospedale provinciale specializzato per la pediatria La Scarpetta dall' ente ospedaliero Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS. I predetti ospedali vengono unificati in un nuovo ente denominato " Ente ospedaliero Roma - Centro". g) Aggregazione all' ospedale S. Spirito, dipendente dall' ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, dell' ospedale specializzato provinciale per l' ostetricia e la ginecologia Istituto materno Regina Elena, dipendente dall' ente ospedaliero Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, e dell' ospedale specializzato regionale dipendente dall' ente ospedaliero ospedale oftalmico di Roma. I suddetti ospedali vengono unificati in un solo ente ospedaliero. A tal fine, l' ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, l' ente ospedaliero Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, e l' ente ospedaliero Ospedale oftalmico di Roma vengono fusi in un solo ente denominato: " Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale ". Art. 3 Al secondo comma dell' art. 11 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, cosi' come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 1978, n. 4, le parole " sono gestiti in forma centralizzata a norma del successivo articolo 21 " sono sostituite con le parole " sono affidati all' ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale ". Art. 4 L' art. 19 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, e' cosi' sostituito: " Gli enti ospedalieri costituiti a norma della presente legge succedono in tutti i rapporti giuridici agli enti la cui personalita' giuridica e' estinta per effetto dei provvedimenti di cui al precedente art. 9. I rapporti giuridici che si riferiscono agli ospedali scorporati dal Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e dagli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, passano agli enti dei quali gli ospedali stessi entrano a far parte. I rapporti giuridici posti in essere senza uno specifico riferimento ai singoli ospedali continuano a far capo all' ente originario e passano all' ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale all' atto della sua costituzione. Tutti gli adempimenti connessi ad operazioni in corso di liquidazione o ad operazioni gia' definite, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, restano alla gestione degli enti originari e passano all' ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale all' atto della sua costituzione. Ai fini di una migliore funzionalita' delle strutture ospedaliere di cui alla presente legge, le case di cura convenzionate con l' ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, per la durata delle relative convenzioni sono collegate con i seguenti enti ospedalieri che subentrano nelle convenzioni stesse: Villa Irma con l' ente ospedaliero S. Giovanni; S. Raffaele, Maria Immacolata, S. Vincenzo con l' ente ospedaliero Monteverde; Villa Verde, Salus Infirmorum, S. Lucia, Valle Fiorita con l' ente ospedaliero Trionfale - Cassia; Villa Betania con l' ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale ". Art. 5 L' art. 20 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, e' cosi' sostituito: " Il patrimonio degli enti ospedalieri che verranno costituiti a norma del precedente art. 9, e' composto dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, da tutte le attrezzature attualmente adibite al funzionamento dei singoli ospedali, nonche' dagli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio degli ospedali stessi. Per l' individuazione e l' inventario dei beni spettanti agli enti ospedalieri in relazione allo scorporo di ospedali dal Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e dagli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, tenuto anche conto della esistenza di eventuali vincoli legati alla volonta' di donatori o testatori, la Giunta regionale nomina, con propria deliberazione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, una commissione di cinque membri, presieduta dall' assessore regionale alla sanita' o da un suo delegato. Le scorte esistenti presso i magazzini vengono ripartite tra gli ospedali dipendenti dagli enti soggetti a scorporo a norma della presente legge, in proporzione al numero delle giornate di degenza accertate per l' anno precedente. Nelle more di un riordino organico della materia da effettuarsi con legge regionale, i beni patrimoniali non ospedalieri gia' appartenenti al Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e agli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, continuano ad essere amministrati dagli enti originariamente titolari e dall' ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale, all' atto della sua costituzione. Per la gestione dei predetti beni gli organi di amministrazione del Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma e degli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, e successivamente dell' ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale vengono affiancati da un comitato di sei esperti, nominato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari ". Art. 6 All' allegato A della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, le parole " Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma " sono sostituite con le parole " Pio istituto di S. Spirito - Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale ". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |