L.R. 15 Ottobre 1991, n. 66 |
Contributo straordinario al comune di San Cesareo a parzialecopertura degli oneri di primo impianto e di avvio del nuovoente locale.
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(Pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1991, n. 30) Art. 1 1. La Regione eroga un contributo straordinario al comune straordinario al comune di San Cesareo, in considerazione degli oneri che tale comune dovra' sostenere per il primo impianto e per la progettazione e la realizzazione di opere di primaria importanza. 2. In particolare la Regione concede al comune di San Cesareo un contributo straordinario per la realizzazione della sede municipale e di struttura e servizi ai cittadini necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali. Art. 2 (Approvazione di progetti ed erogazione del contributo) 1. Il comune di San Cesareo trasmette il progetto esecutivo di ciascuna opera all'assessorato regionale ai lavori pubblici che provvede all'istruttoria ed alla proposta di approvazione da effettuarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. L'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalita': a) nella misura del 10 per cento dell'intero contributo entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione di Giunta regionale di approvazione del programma; b) nella misura dell'80 per centro entro trenta giorni dalla presentazione del verbale di consegna dei lavori per ogni singola opera: c) il saldo del contributo sara' corrisposto ad ultimazione delle singole opere. Art. 3 (Coperture delle spese) 1. La spesa relativa agli interventi di cui alla presente legge, relativamente al triennio 1991/1993, e' prevista in lire 7.000 milioni ed e' cosi' ripartita: 1991, lire 4.000 milioni; 1992, lire 2.000 milioni; 1993, lire 1.000 milioni; 2. La spesa, relativamente al 1991, gravera' sul capitolo n. 11510 del bilancio 1991, di nuova istituzione, denominato: "Contributo straordinario a favore del comune di San Cesareo, per la realizzazione della sede municipale e di strutture necessarie per l'adempimento dei compiti istituzionali". 3. Alla copertura si provvede mediante prelievo dal capitolato n. 29852 elenco n. 4, lettera e) del bilancio 1991, che presenta la necessaria disponibilita'. 4. Per gli anni successivi, la copertura viene assicurata sul bilancio pluriennale 1991/1993. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |