L.R. 22 Giugno 1977, n. 18 |
Interventi finanziari per l' esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.
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Art. 1 L' erogazione del contributo straordinario previsto dal primo comma dell' art. 10 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 34, e' disposta dalla Giunta regionale mediante proprie deliberazioni. L' onere finanziario derivante dall' applicazione del precedente comma rientra nello stanziamento stabilito all' art. 11 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 34. Art. 2 La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare a favore delle province del Lazio, mediante propria deliberazione la somma di L. 399.550.000, quale contributo alle spese della gestione consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale relativo all' anno 1976. Art. 3 Il contributo della Regione Lazio a favore delle province per far fronte agli oneri finanziari a loro carico, afferenti la gestione consortile dei pubblici servizi di trasporto, relativa all' anno 1977, e' determinato per lo stesso anno 1977 in L. 19.006.225.000. Tale contributo e' erogato mediante una o piu' deliberazioni della Giunta regionale che prevedano corresponsioni bimestrali anticipate ciascuna di importo non superiore di un sesto della intera somma di lire 19.006.225.000 di cui al precedente comma. La Giunta regionale e' autorizzata a corrispondere in un' unica soluzione le bimestralita' gia' maturate all' atto dell' entrata in vigore della presente legge. Art. 4 Per l' erogazione dei contributi di cui alla presente legge, l' amministrazione regionale potra' emettere mandati di pagamento diretti a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, per conto delle province partecipanti al Consorzio stesso, previo loro assenso. Art. 5 All' onere derivante dall' applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge si fa fronte con l' apposito stanziamento previsto al cap. 11841 del bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario 1977. L' onere predetto rientra nel progetto << Trasporti e viabilita' - trasporti regionali >>, codice 1503, iscritto nel bilancio pluriennale per l' anno 1977. Art. 6 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 22 giugno 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 giugno 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |