L.R. 02 Agosto 1991, n. 33 |
Istituzione di un fondo speciale per il sostegno ad iniziative innovative, alla nascita ed alla crescita di nuove imprenditorialita'.
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Art. 1 (Finalita') 1. La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello statuto, promuove e sostiene i processi di innovazione delle piccole e medie imprese, singole o associate, comprese le imprese artigiane e le cooperative, nonché la nascita e la crescita di nuove imprenditorialita', in particolare giovanili, sempre nelle materie di competenza regionale, con l'obiettivo di creare nuova occupazione. 2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente comma, la Regione si avvale della Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Fi.La.S.) con la quale stipula apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. Art. 2 (Modalita' d'intervento) 1. I benefici di cui alla presente legge debbono riguardare, per i soggetti di cui al precedente articolo 1: a) l'innovazione tecnologica, gestionale e di mercato, delle imprese ammesse ai contributi previsti dalla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, o i cui programmi siano sostenuti dalle agenzie per la ricerca e l'innovazione cui la Fi.La.S. - S.p.A. partecipa assieme ad altri soggetti istituzionali ed economici pubblici e privati; b) le nuove iniziative imprenditoriali promosse o sostenute dalla Regione, direttamente o tramite centri ed organismi cui la Fi.La.S. - S.p.A. partecipa assieme ad altri soggetti istituzionali ed economici pubblici e privati; c) le iniziative imprenditoriali ammesse ai contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali 26 agosto 1988, n. 54 e 22 febbraio 1985, n. 19 e n. 20; d) le iniziative delle piccole e medie imprese in sviluppo, costituite da non oltre cinque anni; e) le iniziative imprenditoriali dirette alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente, al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche alternative; f) le iniziative d'impresa finalizzate all'adeguamento agli «standard» europei e a collaborazioni produttive e di mercato con altre imprese operanti nell'ambito della Comunita' economica europea (CEE). Art. 3 (Fondo speciale) 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge e' determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983. n. 52, un fondo speciale pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1991. 2. Le modalita' di gestione del suddetto fondo sono contenute nella convenzione, di cui all'articolo 1 della presente legge, stipulata con la Fi.La.S. - S.p.A. ed approvata con deliberazione del Consiglio regionale. 3. La Fi.La.S. - S.p.A. utilizza il fondo, di cui al precedente primo comma. secondo le disposizioni contenute nel proprio statuto. 4. Oltre alle disponibilita' del fondo, la Fi.La.S. - S.p.A. deve impiegare risorse finanziarie proprie ovvero acquisite sul mercato dei capitali per una quota non inferiore al 30 per cento del fondo stesso, garantendo uguali condizioni di finanziamento ai singoli beneficiari. 5. Il finanziamento complessivo di ciascuna iniziativa non puo' risultare superiore al 70 per cento dell'importo ritenuto ammissibile ed e' cumulabile con altre provvidenze disposte da leggi nazionali o regionali sino alla concorrenza del predetto limite del 70 per cento. Art. 4 (Procedure) 1. Le richieste per accedere ai benefici previsti all'articolo 2 della presente legge debbono essere presentate alla Fi.La.S. - S.p.A., che provvede a corredarle di apposita relazione istruttoria, contenente anche la valutazione economico-finanziaria delle imprese richiedenti, e a sottoporle al parere del comitato di cui al successivo articolo 5. 2. Il comitato, di cui al precedente comma, esprime il richiesto parere entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione tenendo conto, in particolare, della valutazione effettuata dalla Fi.La.S. - S.p.A. sulla situazione economico-finanziaria delle imprese richiedenti. 3. La Fi.La.S. - S.p.A. delibera la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, tenendo conto del parere espresso dal comitato, indicando la quota del finanziamento posta a carico del fondo speciale di cui al precedente articolo 3, e dandone comunicazione all'assessorato regionale problemi del lavoro. 4. Il programma annuale di attivita' della Fi.La.S. - S.p.A. di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, dovra' contenere anche indicazioni riguardo all'utilizzo del fondo in conformita' agli orientamenti della programmazione regionale. 5. Con la convenzione, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono determinati i tempi e le modalita' con le quali la Giunta regionale provvede all'erogazione in favore della Fi.La.S. - S.p.A. dei finanziamenti a valere sul fondo speciale previsto dal precedente articolo 3. Art. 5 (Comitato tecnico) 1. E' istituito presso la Fi.La.S. - S.p.A. un comitato tecnico di valutazione composto da: a) un rappresentante della Fi.La.S. - S.p.A. che lo presiede; b) un rappresentante dell'assessorato industria commercio e artigianato della Regione Lazio; c) un rappresentante dell'assessorato problemi del lavoro della Regione Lazio. 2. I rappresentanti della Regione Lazio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dei competenti assessori. 3. Il comitato puo' avvalersi di esperti esterni in relazione all'oggetto delle iniziative proposte. Art. 6 (Norme finanziarie) 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 1.000 milioni. 2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1991 e' istituito il capitolo n. 02125 denominato: «Trasferimento alla Fi.La.S. - S.p.a. delle somme occorrenti per il sostegno di processi di innovazione e sviluppo imprenditoriale» con lo stanziamento di competenza di lire 1.000 milioni. 3. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 29802 elenco n. 4, lettera f) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1991. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |