Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, concernente: "Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio".

Numero della legge: 15
Data: 10 aprile 1991
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1991

L.R. 10 Aprile 1991, n. 15
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, concernente: "Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio".



Art. 1

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 e' inserito il seguente articolo 6-bis.

"Art. 6-bis
(Incarichi per la predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile)


1. Nel limite dell'apposito stanziamento iscritto nel bilancio regionale a norma del successivo articolo 30, la Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, a conferire all'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerca per la programmazione economica e territoriale del Lazio) con sede in Roma, l'incarico per la redazione della proposta di piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 6, secondo comma.

2. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'I.R.S.P.E.L. non provveda a comunicare alla Regione la disponibilita' ad assumere l'incarico suddetto nei tempi stabiliti, la Giunta Regionale, in conformita' all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 12 giugno 1986, n. 22, puo' conferire l'incarico stesso a societa' o ad enti particolarmente qualificati nel settore della protezione civile, nel rispetto dei principi in materia di contabilita' pubblica.

3. I rapporti connessi con lo svolgimento dell'incarico di cui al precedente secondo comma sono disciplinati d apposita convenzione stipulata dal Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta medesima.

4. Il Presidente della Giunta regionale e' competente ad adottare gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della convenzione di cui al precedente terzo comma, ivi compresi quelli concernenti la liquidazione dei compensi spettanti all'affidatario dell'incarico, previa approvazione degli stati di avanzamento dei lavori concernenti le singole fasi nelle quali si articolera' l'incarico stesso.

5. Fermo restando il limite della specifica spesa determinata a norma del successivo articolo 30, la Giunta regionale puo' autorizzare la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione di cui al precedente terzo comma per disciplinare eventuali modificazioni che, nel corso della sua attuazione, si rendessero indispensabili per il miglior conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente legge.

6. Le determinazioni della Giunta regionale in ordine al conferimento dell'incarico a soggetti diversi dall' I.R.S.P.E.L. ed alle modificazioni della relativa convenzionale, sono assunte sentita la competente commissione consiliare permanente, il cui parere si intende favorevole qualora non venga espresso entro i termini previsti dall'articolo 79, secondo comma, del regolamento consiliare approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198".


Art. 2

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 e' inserito il seguente articolo 29-bis

"Art. 29-bis
Norma transitoria


1. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio regionale degli indirizzi per l'elaborazione del piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 6, primo comma, la Giunta regionale e' autorizzata, nelle more dell'adozione del piano stesso e nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale a norma del successivo articolo 30, a svolgere, secondo le previsioni della presente legge, le seguenti attivita':

a) impulso indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali al fine di stimolare ed organizzare il loro autonomo concorso ed apporto in materia di protezione civile nell'ambito regionale;
b) organizzazione di mezzi e strumento di intervento operativo da mettere a disposizione in caso di eventi calamitosi;
c) formazione, preparazione e aggiornamento del personale, anche volontario, adibito ai compiti di protezione civile, con esercitazioni pratiche e simulazione di eventi calamitosi; d) informazione, sensibilizzazione ed educazione civica sulle principali problematiche degli eventi calamitosi;

2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma, la Giunta regionale puo' stipulare specifiche convenzioni con aziende, enti ed organismi, pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge".


Art. 3

1. Le spese per l'affidamento dell'incarico di predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile graveranno sullo stanziamento del capitolo n. 26108 denominato: "Spese per incarichi di studi e ricerche allo I.R.S.P.E.L., a enti, istituti ed organismi pubblici e privati".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.