L.R. 28 Settembre 1982, n. 46 |
Integrazione alla legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1:Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio.
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(Pubblicata nel B.U. 20 ottobre 1982, n. 29) Art. 1 Il primo comma dell' art. 3 << Approvazione del piano regionale delle attivita' estrattive >> della legge regionale n. 1 del 16 gennaio 1980 e' cosi' codificato: << Il piano regionale delle attivita' estrattive dovra' essere completato entro il termine di anni cinque dalla entrata in vigore della presente legge e potra' essere redatto dalla Regione Lazio anche per mezzo di convenzioni appositamente stipulate con organismi pubblici, approvate dal Consiglio regionale >>. Art. 2 All' articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti commi: << La commissione resta in carica per il periodo della legislatura; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' assessore regionale all' industria, commercio ed artigianato, previa designazione delle parti interessate, puo' nominare un membro supplente per ogni componente effettivo della commissione regionale consultiva, di cui alle lettere f), g), h), i), l), del presente articolo >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |